Redditi  finanziari

Redditi finanziari

Redatto in data 20 Marzo 2023 da Federico Andreoli
Pubblicato in QuotidianoPIÙ di Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Redditi finanziari in un’unica categoria e tassazione per cassa

In tema di redditi finanziari, l’accorpamento in un’unica categoria reddituale permetterà al Legislatore di prevedere un’effettiva onnicomprensività della tassazione degli impieghi di capitale anche legati alle tecnologie digitali. Per i redditi diversi, invece, si prevede l’inserimento a sistema dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione.

L’accorpamento dei redditi finanziari in una sola categoria reddituale

L’art. 5 del DDL Delega per la riforma  scale prevede un accorpamento semplificatorio auspicato da anni dalla dottrina e dagli operatori finanziari, che avevano lamentato le complessità e le inefficienze  legate alla separazione (e al con   itto) tra le categorie dei redditi di capitale (dividendi, interessi proventi da OICR ecc.) e dei redditi diversi  (plus-minusvalenze). Infatti, ad oggi la medesima manifestazione di ricchezza derivante dall’impiego di capitale è tassata (irragionevolmente) con regole di funzionamento diverse a seconda della classificazione in una delle due categorie reddituali.

Si pensi ad esempio all’attuale irrazionalità del trattamento degli investimenti in OICR, i cui risultati con segno  positivo (rimborso, cessione e proventi periodici) costituiscono redditi di capitale (con compensabili con perdite), mentre i risultati di segno  negativo sono redditi diversi, cioè minusvalenze che possono essere compensate solo con altri redditi diversi (plusvalenze). Con la conseguenza che un contribuente che ha un investito il patrimonio interamente in OICR (non nell’ambito del risparmio gestito), ad oggi, non può sommare algebricamente componenti positivi e negativi dei medesimi OICR.

L’accorpamento in una unica categoria reddituale permetterà al Legislatore di prevedere un’effettiva onnicomprensività della tassazione degli impieghi di capitale anche legati alle nuove tecnologie digitali, leggasi criptovalute, NFT e simili.

La novità dell’accorpamento dovrebbe anche eliminare quelle ipotesi di abuso che l’Agenzia spesso intravede nelle operazioni che hanno l’e etto di trasformare dividendi in capital gains. Ipotesi in cui, spesso, l’eventuale abuso consisterebbe non nel livello di tassazione applicabile, ma solo nel passaggio da una categoria reddituale ad un’altra. Si pensi al caso delle operazioni successive alla rivalutazione delle partecipazioni con pagamento dell’imposta sostitutiva.

La tassazione dei redditi finanziari

Davvero molto positiva è la previsione dell’art. 5 c.1 lett. d) n. 5 che prevede l’introduzione di una enorme semplificazione e ottimizzazione. Cioè l’applicazione di un’imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell’anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi d’imposta successivi.

Il punto 2 della medesima lett. d) della DDL Delega prevede un altro straordinario cambio di passo rispetto al passato: la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa (quindi  con l’abbandono della tassazione sul maturato) con la possibilità di compensazione ricomprendendo, oltre alle perdite derivanti da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l’impiego del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti.

Tali innovativi criteri di tassazione avranno l’e  etto di ridurre sensibilmente il livello di tassazione effettiva subito dalle persone siche. Ad oggi, infatti, tutte le inefficienze  del sistema (costi non detraibili, minus non riportabili, impossibilità di compensare elementi positivi e negativi, ecc.) vanno ad incidere sul contribuente.

L’art. 5 c.1 lett. d) n. 9 prevede la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa con la possibilità di compensazione, prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione. L’attuale frastagliato regime ha senza dubbio necessità di un intervento a tutto tondo ed il Governo conferma il mantenimento di un’aliquota d’imposta agevolata. La delega darà modo al Governo di regolare e armonizzare anche i regimi applicabili alle prestazioni erogate da forme di previdenza complementare UE.

L’art. 5 c.1 lett. d) n. 6 e 7 prevedono una revisione del sistema riscossione dei redditi di natura finanziaria ampliando, su base opzionale, il ruolo degli intermediari autorizzati in modo da eliminare l’obbligo dichiarativo sulle persone  siche dei redditi che hanno già subito le ritenute. In altri termini i contribuenti potranno con più facilità fare transitare i propri redditi attraverso gli intermediari. Al contempo verranno estesi gli obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria per i  flussi reddituali dei contribuenti che non hanno optato per la tassazione da parte degli intermediari.

Redditi diversi: rivalutazione e tassazione delle plusvalenze

Relativamente ai redditi diversi l’art. 5 c.1 lett. h) n. 2 prevede l’inserimento a sistema dell’imposizione sostitutiva sulla rivalutazione di partecipazioni sociali e terreni edi  cabili. Ciò però con l’innovativa e ragionevole possibilità di prevedere aliquote d’imposta differenziate in ragione del periodo di possesso del bene.

Inoltre, l’art. 5 c.1 lett. h) n. 3 consegna al Governo le chiavi per realizzare una vera e propria rivoluzione del regime di tassazione delle opere d’arte. L’intento è evidentemente quello di andare  a “colpire”: (i) un’area grigia di cui il legislatore  scale non si è mai occupato in modo specifico; e anche (ii) le nuove forme di arte digitale che sono oggi di  facilmente qualificabili.

Il DDL Delega per la riforma  scale, infatti, prevede l’introduzione della disciplina sulle plusvalenze conseguite dai “collezionisti”: (i) di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione e (ii) più in generale, di opere dell’ingegno di carattere creativo apparenti alle arti figurative. E’ evidente che con questa seconda locuzione il Governo intende applicare la tassazione su base omnicomprensiva alla negoziazione di tutte le opere creative e artistiche in senso lato.

Senza dubbio questo aspetto del DDL Delega farà molto discutere e non sarà facile per il Governo proporre un testo di legge equilibrato ed e  cace. Ciò a partire dalla definizione  di “collezionista”, che sarebbe il solo soggetto passivo d’imposta.

Infatti, il DDL Delega per la riforma  scale intende escludere da tassazione i casi di cessione “in cui è assente l’intento speculativo compresi quelli delle plusvalenze relative ai beni acquisiti per successione o donazione”. Tuttavia, è prevedibile che l’accertamento del “intento speculativo” e/o della  gura del “collezionista” darà luogo a odiosi  contenziosi.