Polizze vita con beneficiari “eredi legittimi”

Polizze vita con beneficiari “eredi legittimi”

 Redatto in data 14 Febbraio 2022 da Federico Andreoli

Polizze vita con beneficiari “eredi legittimi”

Le Sezioni Unite (Cass. 30/4/2021 n. 11412) chiariscono i principi per individuare i beneficiari laddove le polizze vita contengano clausole standard quali “eredi legittimi” o simili. Di fatto, la decisione costituisce per i sottoscrittori un monito ad indicare con precisione i beneficiari e le quote di spettanza. Poiché appare evidente che espressioni standard, se non meglio calibrate, possono portare le compagnie di assicurazione a versare gli indennizzi in modo forse inaspettato.

Premessa

Le Sezioni Unite della Cassazione (n. 11412 del 30/4/2021) hanno finalmente risolto il contrasto giurisprudenziale relativo al rapporto tra la disciplina successoria e i contratti di assicurazione sulla vita, dettando principi chiari: (i) sulla individuazione dei beneficiari e (ii) sull’allocazione dell’indennizzo tra più beneficiari. Dalla sentenza emerge che espressioni che sembrerebbero lineari come “eredi legittimi” ovvero “eredi legittimi o testamentari” presentano sfaccettature probabilmente sottovalutate da chi si accinge a sottoscrivere una polizza vita. Ad esempio, forse non tutti sanno che in assenza di figli, se muore il marito che ha un fratello sono suoi “eredi legittimi” sia la moglie, che il fratello; con la conseguenza che, salvo diversa indicazione nella polizza, ciascuno di essi avrebbe diritto alla metà dell’indennizzo.

Il Caso

Tizio sottoscrive una polizza vita e individua come beneficiari i propri “eredi legittimi” (sulla base di una formula standard). Tizio non aveva né moglie, né figli, ma aveva 1 fratello e 1 sorella. Questa aveva 4 figli ed era già morta alla sottoscrizione della polizza.
Alla morte di Tizio il fratello sosteneva che l’indennizzo spettasse solo a lui, ovvero 50% a lui e 50% ai 4 nipoti in misura uguale tra loro. Invece, la Cassazione ha deciso che l’indennizzo deve essere diviso in 5 parti uguali da attribuire a Tizio e ai 4 nipoti, avendo tutti la qualifica teorica di “eredi legittimi”.
Sono tre i principi stabiliti dalla Cassazione.

1 Individuazione dei beneficiari

La Cassazione afferma: (i) che la designazione del beneficiario ex art. 1920 c.c. è un atto di tipo contrattuale (cioè inter vivos); e (ii) che con la designazione il beneficiario acquista verso la compagnia di assicurazione un diritto di credito che è autonomo e svincolato dalle norme successorie. Ciò in quanto l’indennizzo assicurativo non costituisce parte del patrimonio del de-cuius che cade in successione.
Pertanto, la designazione di “eredi legittimi” quali beneficiari della polizza, comporta solamente che si debbano usare le norme successorie al fine di individuare la teorica qualità di “erede” (artt. 565-586 c.c.); ma non comporta che divengano applicabili anche tutte le altre regole successorie, incluse quelle che prevedono la divisione dell’eredità.
Da ciò la Cassazione fa discendere importanti conseguenze: (i) chi riveste la teorica qualità di “erede” è beneficiario della polizza indipendentemente dalla sua accettazione o rinuncia all’eredità; (ii) se la polizza fa riferimento ad “eredi legittimi”, l’eventuale presenza di un testamento non avrà effetti nei confronti della compagnia di assicurazione. Ciò perché il testamento non rappresenta una nomina a beneficiario (ex art. 1920 c.c.), né una revoca (ex art. 1921 c.c.).
L’individuazione della qualifica di “erede” deve essere fatta al momento della morte dello stipulante e non al momento della stipula della polizza assicurativa.

2 Quote di partizione dell’indennizzo

Considerato che le norme successorie valgono solo per indicare all’assicuratore chi sono i creditori della prestazione; la Cassazione fa discendere che la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto non deve avvenire secondo le proporzioni della successione ereditaria (legittima o testamentaria). Al contrario, ciascun beneficiario ha diritto ad una quota uguale dell’indennizzo; perché: (i) tutti i beneficiari sono creditori in modo autonomo verso l’assicurazione e (ii) non si forma una comunione ereditaria sull’indennizzo.

3 Premorienza

Infine, la Cassazione indica che nel caso in cui un beneficiario premuore rispetto al contraente, l’indennizzo assicurativo deve essere pagato a favore degli eredi del premorto (art. 1412 c.c.). Cioè non si ha un accrescimento della quota degli altri beneficiari.

Conclusione

Da quanto sopra emerge l’importanza per chi sottoscrive le polizze vita di indicare con precisione i beneficiari delle polizze stesse, eventualmente anche prevedendo le quote percentuali di ripartizione dell’indennizzo assicurativo tra gli stessi beneficiari. Nello stesso senso, i sottoscrittori delle polizze dovrebbero prevedere anche il caso della premorienza di un beneficiario, per indicare come vada ripartito l’indennizzo in quello specifico caso.