Neo residenti: nuovo aumento della flat tax e anche per i familiari
Redatto in data 30 Ottobre 2025 da Federico Andreoli
Pubblicato in QuotidianoPIÙ di Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
DDL BILANCIO 2026 Neo residenti: nuovo aumento della flat tax e anche per i familiari
Il Disegno di Legge di Bilancio 2026 prevede un ulteriore aumento della flat tax per i neo residenti. L’imposta era già raddoppiata nel corso del 2024, ma solo per il contribuente principale, ora è previsto anche il raddoppio dell’imposta dovuta dai suoi “familiari”.
Le proposte modifiche in sintesi
L’art. 11 del disegno di legge di Bilancio 2026, nel testo approvato dal Governo il 17 ottobre u.s. e bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato, prevede un nuovo aumento della c.d. flat tax per i neo residenti, andando a modificare l’art. 24-bis TUIR.
Il c. 1 lett. a) dell’art. 11 incrementa da € 200.000 a € 300.000 l’importo della flat tax dovuta per ciascun periodo d’imposta ex c. 2 dell’art. 24-bis (questa disposizione riguarda il c.d. “contribuente principale”).
La successiva lett. b) prevede il raddoppio da € 25.000 a € 50.000 della flat tax dovuta dai “familiari”.
Il c. 2 dell’art. 11 disciplina l’entrata in vigore delle due modifiche di cui sopra, che “si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell’articolo 43 del codice civile a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, la legge di Bilancio 2026 dispone l’aumento solo per il futuro e non modifica gli obblighi tributari di chi aveva già esercitato l’opzione per il 2024 e per gli anni pregressi.
La stabilità del regime
Il regime per i neo residenti, di cui all’art. 24-bis TUIR, era stato introdotto dal Governo Renzi con efficacia dal 2017 (L. 232/2016) al fine di “attrarre individui ad alto potenziale in ragione della disponibilità di rilevanti capitali e risorse finanziarie che possono essere investiti nel nostro Paese” (Circ. AE 23/05/2017 n. 17/E parte III par. 1).
Per quasi otto anni (dal 2017 al 2024) il regime è rimasto immutato e, seppur avvolto da polemiche mediatiche, aveva rispettato con successo la ratio della sua adozione. Infatti, l’afflusso in Italia di HNWI (High Net Worth Individuals) è stato consistente; in ciò certamente aiutato anche dal venir meno di regime attrattivi presenti in altri Stati (e.g. Regno Unito).
Tale stabilità è durata fino alla metà del 2024, quando, con l’art. 2 DL 113/2024 (c.d. Decreto Omnibus, convertito in L.143/2024), la flat tax era stata raddoppiata, passando da € 100.000 a € 200.000 (solo per il contribuente principale).
A commento del Decreto Omnibus diversi autori avevano sollevato il dubbio che la modifica del regime e l’incremento dell’imposta rischiavano di rendere meno attrattivo il regime e, quindi avrebbero, forse, interrotto il flusso di HNWI verso l’Italia.
La stessa Relazione Tecnica al Decreto Omnibus si asteneva dallo stimare se, e quanti, HNWI avrebbero optato per il regime post incremento della flat tax. Nella relazione si legge: “pur ritenendo che dalla disposizione potrebbero derivare effetti positivi per il bilancio dello Stato, alla stessa, prudenzialmente, non si ascrivono sostanziali effetti”. Ciò perché il Decreto Omnibus (così come la norma in commento) disponeva l’aumento solo per il futuro e non in modo retroattivo per chi già beneficiava del regime.
Probabilmente il MEF e il Governo, nel presentare la bozza di legge di Bilancio 2026, hanno avuto riscontri contrari e, cioè, che l’afflusso degli HNWI non si è affatto interrotto, anzi. Si consideri che il pagamento della flat tax relativa al 2024 (cioè con l’imposta già raddoppiata) doveva essere eseguito entro il 30 giugno 2025 con apposito codice tributo NRPP. E’ chiaro, quindi, che il Governo ha proposto gli ulteriori incrementi di imposta avendo a disposizioni tutte le informazioni del caso; e conoscendo anche il numero e il contenuto delle istanze di interpello già presentate dai neo residenti ex art. 24-bis c. 3 TUIR.
Alla luce di ciò, forse, la circostanza che a distanza di soli circa 18 mesi dal Decreto Omnibus, il Governo preveda nuovamente un inasprimento del regime potrebbe non essere vista solo in senso negativo. Infatti, se è vero che il segnale trasmesso all’estero è quello di un regime oggetto di continue modifiche, è anche vero che se il Governo avesse voluto cancellare o minare le fondamenta del regime dei neo residenti, avrebbe proposto l’adozione di ben altre norme.
Invece, il Governo ha confermato tutte le caratteristiche del regime, rendendone “solamente” più oneroso l’accesso e solo per chi trasferisce la residenza in futuro (i.e. dopo l’entrata in vigore della legge di Bilancio), non violando il principio di affidamento. Certamente, ci si potrebbe interrogare su quale siano le ragioni che hanno spinto il Governo ad apportare le modifiche. Si tratta solo di esigenze di cassa? E’ una mossa politica per sottrarsi alle critiche dell’opposizione e dei media che cavalcano l’impopolarità di un regime di favore per chi è già straordinariamente ricco? Forse le due cose assieme? Sia come sia il regime resta; e l’Italia resta attrattiva per gli HNWI, per i quali, forse, ha maggior valore l’esclusione da ogni obbligo dichiarativo, piuttosto che l’aumento di 100mila euro.
L’incremento della flat tax per i familiari
Il Decreto Omnibus del 2024 aveva previsto l’incremento della flat tax solo per il contribuente principale e non per i suoi familiari. Invece, il disegno di legge di Bilancio 2026 prevede per loro il raddoppio della flat tax da € 25mila a € 50mila.
L’applicazione della flat tax ai familiari è regolata dal c. 6 dell’art. 24-bis TUIR. Tale comma non viene modificato dalla norma in commento. Invece, ci si poteva aspettare che il Governo lo riformasse visto che, almeno a parere di chi scrive, presenta profili di irragionevolezza. Ciò soprattutto in uno Stato come l’Italia in cui il principio costituzionale di capacità contributiva (art. 53 Cost) impone obblighi fiscali individuali senza considerare, davvero, l’ambito familiare; tanto che, a differenza di altri Stati, impedisce ai coniugi una dichiarazione congiunta che tenga conto del reddito di entrambi.
Certo ben si comprende che il Legislatore del 2016 abbia voluto agevolare la posizione dei familiari, visto che una persona che trasferisce, da uno Stato ad un altro, la propria residenza fiscale (e con essa anche il centro degli interessi vitali) debba considerare le conseguenze fiscali non solo per sé medesima, ma anche per i propri familiari. Tuttavia, la riduzione della flat tax poteva essere ragionevolmente limitata al coniuge e ai figli minori, ovvero ai figli conviventi di età non superiore ad una certa soglia (e.g. 21-26 anni).
Mentre, sembra sproporzionato, il richiamo all’art. 433 c.c. effettuato dal c. 6 dell’art. 24-bis TUIR. Infatti, ad oggi la flat tax di € 25.000 si applica a ciascuno dei seguenti soggetti: (1) il coniuge; (2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; (3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; (4) i generi e le nuore; (5) il suocero e la suocera; e, infine, (6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Un elenco vastissimo di soggetti che possono trasferire la residenza in Italia ad un costo fiscale straordinariamente ridotto. In tale ottica il raddoppio della flat tax a € 50.000 avrebbe ben potuto essere accompagnata dalla definizione di un nuovo perimetro del concetto di familiare, cancellando il richiamo all’art. 433 c.c.
Entrata in vigore dell’aumento
I proposti aumenti si applicano a chi trasferisce in Italia la residenza ex art. 43 c.c., dopo l’entrata in vigore della legge di Bilancio (presumibilmente dopo gli ultimi giorni di dicembre). Il richiamo al codice civile dimostra la volontà del Legislatore di fare riferimento ad una data precisa e non al concetto di residenza fiscale che prende in considerazione la maggior parte del periodo d’imposta.
Tuttavia, non è agevole individuare un preciso dies a quo. Infatti, l’art. 43 secondo comma c.c. definisce la residenza il luogo in cui la persona ha la “dimora abituale”. Tale espressione è stata oggetto di centinaia di contributi interpretativi, ma resta comunque dubbia l’individuazione di una data precisa, specialmente nell’ambito della normativa in esame che riguarda gli HNWI.
Quale è la data rilevante? Si deve forse fare rivivere la rilevanza determinante della iscrizione all’Anagrafe del Comune? Ciò dopo che tale riferimento ha perso la sua forza ai fini della residenza fiscale ex art. 2 TUIR?
Oppure, si deve dare rilevanza al momento in cui la persona inizia ad abitare nella casa, considerato che formalmente prima si inizia ad abitare e poi si chiede al Comune di verificare che effettivamente si abita lì? Quali circostanze di fatto rilevano? La data di decorrenza del contratto di affitto, oppure dell’atto di acquisto della casa, oppure la data degli allacciamenti alle forniture?
I dubbi restano, anche perché gli HNWI presentano situazioni diverse dall’ordinarietà. Magari gli HNWI hanno già da anni una casa in Italia tenuta a disposizione solo per una vacanza di qualche settimana; magari hanno dato mandato ad agenti e intermediari di affittare i locali di loro gradimento mesi prima di trasferirsi effettivamente, incuranti del costo dell’affitto di qualche mese in più, ecc.. Forse per gli HWNI rileva il visto di ingresso in Italia (ove esistente)?
L’incertezza è rilevante in quanto in caso di contestazione, l’AE ha affermato che per il pagamento della flat tax non è applicabile il ravvedimento operoso (cosi Circ. AE 23 maggio 2017, n. 17/E, parte III, par. 5.1). In quella sede l’AE si riferiva al pagamento complessino e non ad un errato ammontare, ma l’affermazione rimane.
Quindi, per i contribuenti con situazioni potenzialmente incerte è forse opportuno presentare l’interpello ex art. 24-bis c. 3 TUIR, sperando in una risposta entro il 30 giugno 2026? Infatti. trattandosi di accertamenti su circostanze di fatto su un regime opzionale, potrebbe non essere perfettamente disponibile l’opzione del pagare l’imposta nella misura dei 300.000 per chiedere il rimborso del differenziale di 100.000.
Inoltre, ci si domanda quale sia la situazione dei familiari che trasferiscono la residenza civilistica in Italia in date successive a quella del contribuente principale. Ad es. se i due genitori trasferiscono la residenza a novembre 2025 e i figli (o altri familiari) la trasferiscono a febbraio 2026, cosa succede? I genitori pagano rispettivamente 200mila e 25mila (regime ante legge di Bilancio 2026) e i figli pagheranno 50.000?
In conclusione, emerge che gli HNWI interessati ad esercitare l’opzione del 24-bis debbono sfruttare al meglio questi due mesi prima dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2026 per organizzare al meglio il loro trasferimento in Italia.
