Trust e legge “Dopo di Noi”

Trust e legge “Dopo di Noi”

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 Notizia pubblicata su MEMENTOPIU’ del 24 Settembre 2021 da Federico Andreoli

Trust e legge “Dopo di Noi”: un’occasione di riforma e di rilancio

La legge sul Dopo di Noi e l’istituto del trust

L’approvazione della L. 112/2016 sul Dopo di Noi è stata salutata da tutti con grande favore perché finalmente il Legislatore aveva dato un segnale concreto per i portatori di disabilità gravi e per le loro famiglie. Tuttavia, a distanza di cinque anni, sono molti i commentatori che evidenziano alcune criticità.
Limitandosi agli aspetti legati al trust, si ricorda che l’art. 6 L. 112/2016 favorisce la istituzione di trust (e la stipula di contratti di affidamento fiduciario) in favore di persone con disabilità gravi, stabilendo che i beni e diritti conferiti in trust sono esenti da imposte di  successione e donazione.
La volontà del Legislatore di incentivare l’utilizzo dei trust è del tutto condivisibile; tuttavia, non sembra che vi sia stata la diffusione sperata. I motivi sono facilmente individuabili:
1) il trust è uno strumento giuridico particolarmente complesso e la maggior parte delle famiglie potenzialmente coinvolte non hanno le capacità e le conoscenze per gestirlo (tanto meno senza l’ausilio di vari consulenti professionali);
2) l’istituzione del trust e la sua gestione annuale comportano notevoli costi (in termini di notai, avvocati, commercialisti, adempimenti fiscali, intermediari finanziari, ecc.). Tali costi sono una barriera all’entrata difficilmente superabile per molte famiglie;
3) banalizzando argomenti complessi, la legge sul Dopo di Noi è volta a sollevare le famiglie dalle preoccupazioni e dalle incertezze sul cosa succede in caso in cui venga a mancare chi si occupa del soggetto debole. Al riguardo è comprensibile che per molte famiglie le complessità (e le stranezze) dello strumento trust (i.e. le figure del disponente, trustee, guardiano) e il concetto stesso di spossessamento dei beni, aumentino le incertezze anziché fugarle. Quest’ultimo aspetto potrebbe essere in parte risolto se l’ufficio studi di uno dei Ministeri coinvolti predisponesse una bozza di atto di trust corredandolo di una legenda così da garantire alle famiglie alcuni punti fermi.

La bozza di Circolare AE sul trust sposta gli equilibri

Come ricordato precedentemente, l’art. 6 L. 112/2016 dispone che l’attribuzione al trust di beni e diritti è esente da imposte di successione e donazione, indipendentemente dal rapporto (parentale o meno) tra il “donante” e il soggetto con disabilità gravi che è il beneficiario del trust.
La norma è stata scritta in un momento storico (anno 2016) in cui  ‘interpretazione prevalente (in particolare la posizione della AE espressa con le Circ. AE 6 agosto 2007 n. 48/E Circ. AE 22 gennaio 2008 n. 3/E) era che l’imposta sulle successioni e donazioni nonché l’imposta ipotecaria e catastale fossero dovute al momento in cui si realizza la costituzione del vincolo di destinazione (i.e. il trasferimento del bene al trust). Ciò con la conseguenza che la successiva attribuzione di beni e diritti dal trust a favore dei beneficiari, non fosse soggetta all’imposta sulle donazioni e/o altri balzelli fiscali.
Tuttavia, come è noto, la Corte di Cassazione, con orientamento oramai del  tutto consolidato, ha recentemente contrastato l’interpretazione della AE, affermando che il conferimento in trust di beni e diritti non integra di per sé un trasferimento imponibile bensì “rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta”.
Da qui la necessità per la AE di modificare la propria posizione e prendere atto (con la bozza di circolare dell’11 agosto) che solo “gli atti con cui vengono attribuiti ovvero devoluti, i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni” poiché per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni “è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale” (par. 3.3.1. della Bozza Circ. AE in commento).
Leggendo in combinato disposto la L. 112/2016 e la bozza circolare, emerge quanto segue: l’art. 6 della Legge sul Dopo di Noi dispone che è esente da imposte il primo passaggio a favore del trust, ma nulla dispone sul secondo passaggio, quello delle attribuzioni dal trust ai beneficiari. Ciò in quanto nel 2016 il secondo passaggio non dava certamente luogo ad imposizione.
Con la bozza di circolare della AE, la prospettiva viene ora a cambiare drasticamente. La specifica previsione dell’art. 6 sulla esenzione dall’imposta sul primo passaggio (dal disponente al trust ex L. 112/2016), potrebbe sembrare superflua, mentre sembrerebbe senza protezione il secondo passaggio, quello di attribuzione dal trust ai beneficiari aventi disabilità gravi.
Al riguardo si ritiene che tale cambiamento di prospettiva non possa certamente incidere sul regime dei trust istituiti per gli effetti della L. 112 sul Dopo di Noi, poiché l’assoggettamento a imposta sulle successioni e donazione per tali trust sarebbe in aperto contrasto con lo spirito della legge stessa. Conseguentemente, andranno ricercati e affermati dei correttivi che diano certezza al fatto che tutti gli atti di attribuzione (inclusi i più disparati pagamenti) fatti dai trust a favore (diretto o indiretto) di portatori di disabilità gravi non siano soggetti ad alcun prelievo fiscale. Si pensi ai pagamenti delle cure mediche, delle rette delle RSD e, in generale, delle attribuzioni per
spese di assistenza (badanti e simili).
Sebbene la ratio della norma sia indiscutibile, è anche vero che il mondo a cui si rivolge la legge sul Dopo di Noi, non può restare ostaggio di cambiamenti interpretativi e delle relative incertezze.
Appare, quindi, auspicabile che l’AE nell’ambito della futura circolare, e lo stesso Legislatore poi, confermino subito l’irrilevanza fiscale degli atti di attribuzione ai beneficiari dei trust nell’ambito della L. 112/2016.

Poche semplici modifiche normative potrebbero ampliare enormemente l’utilizzo del trust a favore dei soggetti deboli

Il riesame della disciplina del trust nell’ambito della legge sul Dopo di Noi alla luce della nuova circolare della AE, sarebbe l’occasione per apportare due semplici modifiche normative che porterebbero certamente un enorme sviluppo dell’uso del trust.
In primo luogo, dovrebbe essere previsto che i benefici fiscali simili a quelli previsti dall’art. 6 L. 112/2016 si applichino anche ai trust istituiti a favore di una ampia platea di soggetti deboli (non solo ai portatori di disabilità grave). Infatti, tra le persone totalmente capaci di sovraintendere a sé stessi e quelle portatrici di disabilità gravi (attualmente destinatari della L. 112/2016), vi è una enorme area grigia di situazioni personali critiche. Anzi uno strumento quale il trust è necessario proprio per i bisogni di questa area grigia di soggetti deboli, in cui spesse volte il beneficiario non è stato neppure formalmente interdetto. Il legislatore dovrebbe quindi favorire fiscalmente l’utilizzo del trust per tutte quelle situazioni in cui il soggetto debole non è in grado di gestire (anche nel lungo periodo) lasciti e donazioni che gli dovrebbero garantire il mantenimento per il resto della vita.
Nell’ambito del dopo di Noi e, in genere per i trust a favore di soggetti deboli, è spesse volte utilizzato il c.d. trust dormiente; cioè un ente completo in tutti i suoi elementi, ma inattivo in quanto temporaneamente sprovvisto di un patrimonio da gestire e di funzioni concrete da svolgere.
Nella prassi, il disponente (generalmente il padre o la madre del soggetto debole) costituisce il trust dormiente in alternativa: (i) per procedere a capitalizzare il trust con lasciti testamentari o con donazioni da farsi in futuro; (ii) per predisporre uno strumento già organizzato a cui altri familiari (ad es. i fratelli e zii del soggetto debole) possano far pervenire dei fondi senza doversi
occupare personalmente del soggetto debole; (iii) per essere il trust beneficiario di una polizza vita per il rischio di morte. Così che in caso di morte del genitore la compagnia assicurativa versi la prestazione al trust. Si ricorda che l’art. 5 L. 112/2016 incentiva fiscalmente la sottoscrizione di polizze vita rischio morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità gravi.
In altri termini, sino a che il genitore è in grado di occuparsi del portatore di disabilità il trust resta inattivo e dormiente; mentre al verificarsi di un determinato evento (ad esempio, morte del genitore) il trust entra in funzione automaticamente.
Ebbene, questo strumento, ottimale per efficienza e flessibilità, presenta un aspetto negativo che ne scoraggia l’utilizzo pratico. Una volta costituito con atto notarile, il trust diventa a tutti gli effetti un ente non commerciale tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi e alle altre forme di pubblicità obbligatoria. Ciò indipendentemente dal fatto che il trust non svolga alcuna attività e non sia titolare di un patrimonio. Tali adempimenti burocratici possono risultare molto costosi e complessi per tantissime famiglie.
Al riguardo il legislatore potrebbe prevedere una esenzione da tali formalità con riferimento ai trust totalmente dormienti ossia per quei trust inattivi che siano dotati di un patrimonio minimo, sufficiente solo a fare fronte ai propri costi di struttura e funzionamento. I limiti potrebbero essere mutuati da quelli previsti in tema di dichiarazione dei conti correnti esteri ai fini RW e ai fini
IVAFE (€ 15 mila di consistenza massima e/o € 5 mila di consistenza media annuale). Il risparmio e la semplificazione legati all’assenza di formalità e adempimenti, magari per un periodo di 10-15 anni, costituirebbe un incentivo enorme per tante famiglie.