PIR: il DDL Bilancio 2022 amplia gli investimenti

PIR: il DDL Bilancio 2022 amplia gli investimenti

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 Notizia pubblicata su MEMENTOPIU’ del 23 Novembre 2021 da Federico Andreoli

PIR: il DDL Bilancio 2022 amplia gli investimenti

PIR – schema legge bilancio 2022

Come noto i PIR (Piani Individuali di Risparmio) sono strumenti finanziari di investimento che godono di rilevanti agevolazioni fiscali. La disciplina sui PIR è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1 L. 232/2016) e successivamente più volte modificata.
Gli incentivi sono volti ad incoraggiare le persone fisiche ad effettuare investimenti a lungo termine (per almeno cinque anni) nell’economia reale e, in particolare, nelle piccole e medie imprese (PMI). Infatti, la legge di Bilancio 2017 ha previsto, tra l’altro:
1) che non sono soggetti a imposizione: (i) i “redditi di capitale” di cui all’art. 44 TUIR, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate e (ii) i redditi diversi di cui all’art. 67 c. 1 lett. c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies) TUIR conseguiti al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, derivanti dagli investimenti in PIR;
2) che il trasferimento a causa di morte dei PIR non è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni di cui al D.Lgs. 346/90.
Questa esenzione riguarda, quindi, solo i trasferimenti mortis causa dei PIR e non la donazione dei PIR stessi, similmente a quanto è previsto dall’art. 12 c. 1 lett. h) e i) D.Lgs. 346/90 per i titoli di Stato che “non concorrono a formare l’attivo ereditario”, ma non sono esenti dall’imposta di donazione.

Novità introdotte dalla Legge di Bilancio

L’art. 8 dello Schema di Legge di bilancio 2022, titolato (Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.) modifica la disciplina dei PIR semplicemente estendendo i limiti massimi di investimento a cui sono condizionati i benefici fiscali dei PIR. Viene così previsto che ciascun investitore abbia:
1) un limite annuale fissato a € 40.000;
2) un limite complessivo nel quinquennio fissato a € 200.000.
La disciplina previgente prevedeva la destinazione di somme o valori nei PIR per un importo massimo, per ciascun anno, di € 30.000, con un limite d’investimento massimo di € 150.000.
L’art. 8 in esame, seppur piuttosto stringato e portatore di modifiche di modesto rilievo, risulta comunque di grande rilevanza in quanto dimostra la continua attenzione del Governo e del Legislatore verso le politiche di investimento a favore delle PMI (che costituiscono l’ossatura dell’imprenditoria italiana).
In altri termini un ampliamento delle possibilità di investimenti in PIR comporta non solo un potenziamento dello strumento ma anche la conferma che lo strumento è “sponsorizzato” anche da questo Governo.
Da notarsi al riguardo che il 19 gennaio 2021 l’AE aveva messo online per la consultazione pubblica un articolato schema di circolare relativo ai PIR ( https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-19-01-2021). Tuttavia, gli operatori sono ancora oggi in attesa dell’emanazione della circolare definitiva.
Le modifiche previste dall’art. 8 in esame riguardano solamente i PIR costituiti fino al 31 dicembre 2019. Per i PIR costituiti dal 1° gennaio 2020 (c.d. “PIR 2020” o “Nuovi PIR”) l’art. 136 DL 34/2020 aveva già elevato il limite annuale a € 150.000 e il limite quinquennale a € 1.500.000. La lett. b) del predetto art. 34 aveva inoltre stabilito che ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR costituito fino al 31 dicembre 2019, e di un solo PIR 2020.
Per una efficace cronistoria delle modifiche normative riguardanti i PIR è possibile consultare il “Dossier – Legge di Bilancio 2022” pubblicato il 17/11/2021 dal Senato e dalla Camera dei Deputati.

Le condizioni per accedere all’esenzione

Restano, invece, invariati i requisiti previsti per accedere ai vantaggi fiscali previsti per chi investe nei PIR che si riassumono brevemente.
(i) i PIR sono rivolti esclusivamente alle persone fisiche, non esercenti attività di impresa, residenti in Italia;
(ii) i PIR devono essere detenuti ininterrottamente per almeno 5 anni. In caso di rimborso prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in altri PIR entro trenta giorni dal rimborso (art. 1 c. 106 L. 232/2016);
(iii) le somme o i valori destinati nel PIR devono essere investiti:
– per una quota del 70% in obbligazioni e azioni di società quotate e non, emesse da imprese residenti in Italia, negli Stati membri dell’UE e dello Spazio economico europea ma con attività stabile in Italia;
– per il 30% del predetto 70%, l’investimento deve riguardare strumenti finanziari non inclusi nell’indice FTSE MIB o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
Ciascun PIR non può includere investiti per una quota superiore al 10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o di entità appartenente al medesimo gruppo dell’emittente.

PIR e investimenti in start-up e PMI innovative

Si ricorda che i c. 7 e 8 dell’art. 34 del Decreto Rilancio (DL 34/2020) hanno aumentato dal 30% al 50% la detrazione spettante alle persone fisiche che investono in start-up e in PMI innovative .Il regime agevolativo è disponibile sia per investimenti effettuati direttamente dall’investitore, sia indirettamente cioè acquistando o sottoscrivendo quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investono prevalentemente nelle predette imprese innovative. Al riguardo è interessante notare che la bozza di circolare dell’AE messa online per pubblica consultazione indica che qualora detti OICR si qualifichino come PIR compliant e che nello stesso tempo sia qualifichi per i benefici previsti dal DL 179/2012, allora gli investitori potranno usufruire del regime di esenzione previsto per i redditi derivanti da PIR e delle detrazioni previste appunto per gli investimenti in start-up innovative o in PMI innovative.