Monitoraggio fiscale: ridotto il limite a 5.000 euro

Monitoraggio fiscale: ridotto il limite a 5.000 euro

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 Redatto in data 22 Giugno 2022 da Federico Andreoli

Monitoraggio fiscale: ridotto il limite a
5.000 euro

Si stringono le maglie degli obblighi di monitoraggio e comunicazione all’AE previsti per gli operatori finanziari con riferimento alle movimentazioni dei conti effettuati attraverso trasferimenti da o verso l’estero (anche in valuta virtuale). Infatti, il DL Semplificazioni riduce da € 15.000 a soli € 5.000 il limite delle operazioni da monitorare e stabilisce che il nuovo limite vale anche per i trasferimenti fatti nel 2021. Il DL semplificazioni approvato il 15 giugno 2022 porta rilevanti novità in tema di monitoraggio fiscale di cui al DL 167/90.
Come noto, l’art. 4 DL 167/90, da un lato, impone gli obblighi di monitoraggio fiscale (i.e. compilazione del Quadro RW) alle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed enti equiparati ex art. 5 TUIR; mentre,
dall’altro lato, con l’art. 1 DL 167/90 impone obblighi di monitoraggio (rilevazione) e comunicazione all’AE di una vasta gamma di operazioni, da e verso l’estero, che superano una certa soglia economica di rilevanza.

Le modifiche previste del DL Semplificazioni

Il testo dell’art. 1 DL 167/90 è stato modificato ampiamente nel corso degli anni (l’ultima volta nel 2017), sia per quanto riguarda i soggetti destinatari degli obblighi di rilevazione e comunicazione all’AE; sia per quanto riguarda le operazioni oggetto di comunicazione. Ad oggi devono essere comunicati i trasferimenti e le operazioni che, singolarmente o attraverso “operazioni collegate” siano pari o superiori a € 15.000.

L’art. 16 c.1 DL 73/2022 prevede la sostituzione dell’intero c.1 DL 167/90. Tuttavia, la sostituzione incide quasi esclusivamente su due aspetti:

(i) la soglia di rilevanza passa da € 15.000 a (soli) € 5.000;

(ii) non vi è più il richiamo alle c.d. “operazioni collegate”.

Il nuovo testo prevede che gli operatori (meglio definiti in seguito) “che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati di cui all’articolo 31, comma 2, del menzionato decreto (231/2007) relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 5.000 euro”.

Rispetto alla formulazione ante-vigente, il DL Semplificazione non modifica la tipologia delle operazioni oggetto di monitoraggio (movimentazione di conti da e verso l’estero di mezzi di pagamento anche con valuta virtuale), ma solo la soglia di rilevanza, che, appunto, è fissata in un importo pari o superiore a € 5.000.

La riduzione suscita due riflessioni.

In numerose occasioni l’AE ha dichiarato di avere investito e stare investendo molto nello sviluppo dei propri sistemi informatici, nello sfruttamento dell’intelligenza artificiale e nell’assunzione di tecnici informatici altamente specializzati. È facile pensare che il radicale abbassamento a € 5.000 euro sia stato possibile proprio perché l’AE si sente pronta a gestire con l’intelligenza artificiale l’enorme volume di dati che arriveranno dalle comunicazioni degli operatori.

La seconda riflessione riguarda le criptovalute e il controllo (i.e. contrasto) al loro utilizzo. Con le sopra indicate modifiche del 2017 era stato introdotto nell’art. 1 c. 1 DL 167/90 l’obbligo per gli operatori di monitorare e comunicare all’AE i trasferimenti anche se effettuati in “valuta virtuale”. Il riferimento è stato confermato dal DL Semplificazioni e forse, l’intento del legislatore nel ridurre a soli € 5.000 la soglia del monitoraggio è anche quella contrastare più efficacemente l’uso delle criptovalute anche relativamente a trasferimenti di importi modesti.

L’abbandono del riferimento ad operazioni collegate

Nel sostituire il c. 1 DL 167/90 il DL Semplificazioni cancella il riferimento alle operazioni collegate che era stato introdotto nel 2017. Sino ad oggi per valutare il superamento o meno della soglia dei € 15.000 gli operatori erano tenuti ad valutare anche le operazioni collegate al singolo trasferimento, cioè due o più trasferimenti tra le stesse parti in un arco di tempo ristretto (sette giorni) che singolarmente non superano la soglia ma cumulativamente sì.

L’individuazione delle operazioni collegate è sempre stato un adempimento complesso e fonte di incertezze per gli operatori. Al riguardo si consideri: (i) che la violazione degli obblighi di monitoraggio è soggetto ad una severissima sanzione prevista tra il 10 % e il 25 % dell’operazione non segnalata ai sensi dell’art. 5 c.1 DL 167/90; e (ii) che l’AE ha menzionato il controllo del monitoraggio fiscale tra gli obbiettivi dell’attività di contrasto agli illeciti fiscali internazionali (par. 1.4.2 Circ. AE 7 maggio 2021 n. 4/E ).

L’eliminazione dell’obbligo di individuare le operazioni collegate costituisce certamente una semplificazione per gli operatori che adesso dovranno esaminare solamente la singola operazione. Da qui forse la motivazione di inserire la modifica dell’art. 1 DL 167/90 nel DL Semplificazione.

Certamente, però non costituisce una semplificazione l’onere di monitorare e comunicare all’AE un numero di operazioni fortemente superiore a causa della riduzione di due terzi della soglia limite.

I soggetti obbligati al monitoraggio

Il DL Semplificazione non modifica i soggetti che sono tenuti ad effettuare la rilevazione e le comunicazioni all’AE che riassumendo sono:

(i)-gli intermediari bancari e finanziari di cui all’art. 3 c. 2 D.Lgs. 231/2007;

(ii)_, gli altri operatori finanziari di cui all’art. 3 c. 3 lett. a), d) D.Lgs. 231/2007;

(iii)_gli operatori non finanziari di cui all’art. 3 c. 5 lett. i) D.Lgs. 231/2007;

qualora essi intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’art. 1 c. 2 lett. s) D.Lgs. 231/2007.

Dal 2017 gli obblighi di monitoraggio valgono anche per i prestatori di servizi in valuta virtuale (c.d. exchange). Infatti, l’art. 1 c. 1 DL 167/90 era stato integralmente sostituito dall’art. 8 c.7 lett. a) D.Lgs. 90/2017 emanato in attuazione della Dir. UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (ecc.) che riguarda anche l’uso delle valute virtuali.

Efficacia delle modifiche del DL Semplificazioni

L’art. 16 c. 2 DL Semplificazioni dispone che il nuovo limite dei € 5.000 trova applicazione per le operazioni effettuate nel corso 2021. Di fatto, vi è quindi una efficacia retroattiva. Pertanto, in attesa di auspicabili modifiche in sede di conversione, gli operatori dovranno affrettarsi a modificare i propri software interni per essere in grado di reperire e trasmettere i dati relativi alle operazioni comprese tra € 5.000 e € 14.999,99 euro poste in essere nel 2021 e a d oggi non individuate.

I dati del 2021 devono essere trasmessi all’AE nell’ottobre 2022 contestualmente al Modello 770. Come è già stato fatto notare, almeno per gli operatori, l’art. 16 DL 73/2022 non costituisce affatto una “semplificazione”.

FonteDecreto legge, 21 giugno 2022 n. 73 art. 16