I beni segregati in trust non cadono in successione

I beni segregati in trust non cadono in successione

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 Redatto in data 25 Luglio 2022 da Federico Andreoli

I beni segregati in trust non cadono in successione

Con la risposta all’interpello n. 359/2022 l’Agenzia delle Entrate conferma che, in caso di morte del disponente, i beni segregati in trust non confluiscono nella base imponibile e quindi non sono soggetti all’imposta di successione, anche se si è in presenza di un trust fiscalmente interposto.

A fronte dell’enorme incertezza che caratterizza il regime tributario del trust, gli eredi del disponente, nonché beneficiari di un trust, si sono sentiti obbligati a presentare un interpello per avere la conferma dall’Agenzia delle Entrate che i beni segregati in (di proprietà di) un trust non costituiscono parte dell’attivo ereditario del disponente su cui si devono pagare le imposte di successione. Ciò anche se il trust è stato considerato fiscalmente interposto (secondo la criticabile Circ. AE 27 dicembre 2010 n. 61/E). Inoltre, in linea con la bozza di circolare sul trust del 2021, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’imposta di successione e donazione sarà applicata al momento del trasferimento dal trust ai beneficiari.

La Risp. AE 4 luglio 2022 n. 359 è molto interessante non solo per le conclusioni a cui giunge (che erano assolutamente scontate), ma anche per altri aspetti.

Caso

Nell’ottica di un passaggio generazionale il padre, come soggetto “disponente“, aveva attribuito ad un trust (“Trust”) istituito ai sensi della legge di San Marino (L. 42/2010), l’86% di una società in accomandita semplice (“SAS”). I beneficiari del Trust erano i figli e i nipoti del disponente (cioè discendenti diretti del Disponente stesso).

Alla morte del padre i figli, che sono anche gli eredi del padre, chiedono all’Agenzia delle Entrate se i beni segregati nel Trust (cioè le quote rappresentanti l’86% della S.A.S.) dovessero o meno essere da loro indicate nella dichiarazione di successione del padre. In altri termini i figli chiedono se l’86% della S.A.S. dovesse essere assoggettata all’imposta di successione.

La conclusione sembrerebbe ovvia, nel senso che i beni di proprietà di un trust, non essendo di proprietà del disponente, non cadono in successione e non debbono essere inclusi nella base imponibile dell’imposta di successione.

Tuttavia, la fattispecie oggetto della Risp. AE 4 luglio 2022 n. 359 presenta due caratteristiche particolari:

  • per il medesimo Trust, il disponente e i figli avevano presentato un precedente interpello (Risp. AE 14 dicembre 2021 n. 796), che aveva dato esito negativo rispetto alla soluzione prospettata dagli stessi contribuenti;
  • in tale primo interpello (per altro criticato da parte dei commentatori) l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che il Trust dovesse essere considerato fiscalmente non esistente ai sensi delle linee interpretative (anch’esse criticate dalla dottrina) sancite dall’Agenzia delle Entrate nella risalente Circ. AE 27 dicembre 2010 n. 61/E.

In estrema sintesi, con la Risp. AE 14 dicembre 2021 n. 796 l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che in ragione dei poteri esercitati dai beneficiari sul guardiano e dei poteri che il guardiano aveva nei confronti dell’attività del trustee, il Trust non potesse essere considerato validamente operante sotto il profilo fiscale. Ciò con la conseguenza che i redditi formalmente prodotti dal Trust (gli utili della S.A.S.) devono essere assoggettati a tassazione in capo al disponente (il c.d. trust interposto).

Dalla rappresentazione dei fatti, è facile intuire che, essendo rimasti “scottati” dal primo interpello ed essendo estremamente incerta la figura del trust interposto, i figli, eredi del disponente, abbiano adottato un atteggiamento estremamente prudente e abbiano chiesto lumi all’Agenzia delle Entrate prima di presentare la dichiarazione di successione del padre, disponente del Trust.

Beni segregati in trust non cadono in successione

Fortunatamente, non vi è stata alcuna sorpresa nella risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate.

L”Agenzia delle Entrate ha confermato che i beni di proprietà di un trust non fanno parte dell’attivo ereditario del disponente del trust stesso. Se fosse stato affermato il contrario, l’esistenza stessa del trust sarebbe del tutto vanificata.

Si legge infatti nella Risp. AE 4 luglio 2022 n. 359 “nel presupposto che, sotto il profilo civilistico, le partecipazioni in questione non siano cadute in successione, ma facciano tuttora parte del patrimonio segregato nel Trust e che il Trustee risulti il titolare della predetta quota di partecipazione di socio accomandante nella Società , nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall’Atto istitutivo del Trust medesimo, si ritiene, ai fini della presentazione della dichiarazione di successione e della determinazione della relativa imposta, che la predetta quota non debba essere ricompresa nell’attivo ereditario del de cuius.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce quindi che la definizione di “trust interposto” ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nella Circ. AE  27 dicembre 2010 n. 61/E rileva (solo) ai soli fini dell’imputazione dei redditi, cioè comporta (solamente) i redditi formalmente prodotti dal Trust devono essere assoggettati a tassazione in capo al disponente del trust. In altri termini ancora, il disconoscimento riguarda solo gli aspetti fiscali dei flussi reddituali e non gli aspetti civilistici dell’esistenza del trust e della proprietà dei beni.

Quest’ultima affermazione della Risp. AE 4 luglio 2022 n. 359 costituisce un chiarimento importante ma certamente non innovativo. Nel senso che una cosa è affermare che un trust che è diventato proprietario di un bene con atto pubblico stipulato in Italia deve essere considerato “trasparente” ai fini della tassazione dei redditi derivanti dal bene. Altra cosa è affermare che l’atto pubblico di trasferimento delle proprietà è civilisticamente nullo e non opponibile ai terzi tanto che, magari a distanza di decenni, il bene deve essere inserito nella dichiarazione di successione del disponente. Quindi nessuna sorpresa nelle affermazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Conferma della bozza di circolare in consultazione dall’11 agosto 2021

La Risp. AE 4 luglio 2022 n. 359 è molto interessante anche in quanto anticipa e conferma quello che sarà l’orientamento espresso nella circolare sui trust, che, prima o poi, l’Agenzia delle Entrate emanerà facendo seguito alla bozza di circolare messa in consultazione nel lontano 11 agosto 2021.

Infatti, si legge nella risposta in esame che “secondo l’attuale orientamento della Corte di Cassazione la «costituzione del vincolo di destinazione» non integra un autonomo presupposto ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, ma è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Nel trust , tale trasferimento imponibile si realizza solo all’atto «di eventuale attribuzione del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo» (cfr. Cass. 23 aprile 2020 n. 8082).

Cioè, l’Agenzia delle Entrate conferma che ha definitivamente abbandonato la sua vecchia posizione che individuava nell’atto di segregazione attribuzione dei beni al trust, il momento imponibile ai fini dell’imposta di successione e donazione. Cioè non viene tassato l’atto dispositivo dei beni a favore del trust, ma il secondo passaggio: l “attribuzione” dal trust ai beneficiari (si veda il par. 3 della bozza di circolare sui trust).

L’adeguamento ai principi espressi dalla Cassazione e l’abbandono della vecchia interpretazione appaiono totalmente condivisibile. Tuttavia, sul punto la Risp. AE 4 luglio 2022 n. 359 non è chiarissima e rischia di creare un po’ di confusione, almeno ad una prima lettura. Si ricorda che nel caso in esame il trasferimento dei beni al Trust era avvenuta anni prima della morte del disponente (e non con un trust testamentario).

Infatti, per estrema semplificazione, a pag. 5, la Risp. AE 4 luglio 2022 n. 359 sembra significare che:

  • le imposte di successione e donazioni non si pagano alla morte del disponente del trust;
  • perché tali imposte si pagano al momento della attribuzione/distribuzione dal trust ai beneficiari.

Tuttavia, a rigore i punti non sono tra loro intercambiabili; essi si pongono su piani totalmente differenti (almeno per i trust non testamentari). La morte del disponente non ha (e non può avere) alcun riflesso ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione relativamente a trust che abbiano ricevuto l’attribuzione dei beni e diritti con atti inter vivos , perché il disponente si è già spogliato della titolarità dei beni. Solo nei (più limitati) casi di trust testamentari (in cui l’atto dispositivo a favore del trust avviene mortis causa) la morte del disponente rilevava ai sensi del vecchio orientamento della AE.

Temi non affrontati dalla Risp. 359/2022

Come indicato sopra la Risp. AE 4 luglio 2022 n. 359 afferma l’irrilevanza dell’evento morte del disponente, indicando che le imposte di donazione si applicheranno nel momento della attribuzione dal Trust ai beneficiari (figli e nipoti) del disponente.

La risposta non entra nelle spinose problematiche di quale sarà il regime di tassazione applicabile. D’altra parte, il contribuente non aveva chiesto chiarimenti su tali aspetti. Tuttavia, i temi dovranno essere affrontati dalla futura circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Alcuni tra i molti punti incerti possono essere così schematicamente riassunti:

  • ipotizzando una attribuzione al trust oggi e una distribuzione ai beneficiari tra 10 anni: si applicheranno le aliquote e le franchigie odierne o quelle future? Prevedibilmente si applicheranno quelle future, ma ciò comporta una enorme incognita per il disponente e l’assunzione del relativo “rischio legislatore”;
  • il trasferimento di aziende di partecipazioni può godere del regime di esenzione di cui all’art. 3 c. 4-ter D.Lgs. 346/90? Che succede se tale norma di esenzione in futuro non sarà applicabile per modifiche normative o per eventi all’interno della famiglia del disponente? Si vedano al riguardo le stringenti condizioni poste dalla Ris. AE  23 aprile 2009 n. 110/E;
  • come si dovrà comportare chi ha già versato le imposte all’atto di attribuzione dei beni al trust nel segno della vecchia interpretazione dell’Agenzia delle Entrate?