Assonime Circolare 28/2021 definizione di Intermediari Finanziari e di Holding

Assonime Circolare 28/2021 definizione di Intermediari Finanziari e di Holding

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 Notizia pubblicata su MEMENTOPIU’ del 28 Settembre 2021 da Federico Andreoli

Assonime Circolare 28/2021 definizione di Intermediari Finanziari e di Holding

Assonime torna sulla definizione di intermediari finanziari e di società di partecipazione

Con una recente Circolare, Assonime torna ad esaminare la complessa disciplina prevista dall’art. 162-bis TUIR introdotto dell’art. 12 D.Lgs. 142/2018 di recepimento delle c.d. direttive ATAD.
Assonime ha sentito il bisogno di riesaminare questi aspetti per fare chiarezza anche a seguito di ben 7 pronunciamenti dell’AE pubblicati (a partire dalla primavera del 2020) dopo la precedente Circ. Assonime 24 luglio 2019 n. 16.
Come è noto la norma citata ha introdotto nel TUIR una nuova definizione degli intermediari finanziari e delle holding (società di partecipazione). La nuova norma ha comportato la necessità di modificare varie disposizioni ai fini IRES e IRAP che in precedenza individuavano i soggetti finanziari richiamando provvedimenti di natura “civilistico-bilancistica” (D.Lgs. 87/92) ora superati dal predetto art. 162-bis TUIR.
Assonime sottolinea che, introducendo l’art. 162-bis nel Titolo III del TUIR relativo alle Disposizioni comuni il Legislatore ha voluto ridefinire, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, il perimetro delle società che svolgono una attività in senso lato finanziaria attraverso una classificazione dei diversi soggetti sulla base dell’attività effettivamente svolta.
Emerge quindi un quadro per cui tali soggetti sono divisi in quattro categorie: 1) i soggetti che svolgono attività propriamente finanziaria (e, per questo motivo, definiti “intermediari finanziari”); 2) le holding finanziarie che si annoverano anch’esse negli intermediari finanziari ma conservano anche la peculiare qualifica di holding finanziarie; 3) le holding non finanziarie (industriali e commerciali) escluse in quanto tali dal novero degli intermediari finanziari e 4) i soggetti assimilati alle holding non finanziarie (cioè tutti quei soggetti che svolgono attività latu sensu finanziaria ma non nei confronti del pubblico).

La necessità di procedere in due fasi ad un asset test “relativo” rispetto ai valori patrimoniali complessivi

La distinzione tra le varie categorie appare complessa ed incerta. Sebbene i c. 2 e 3 dell’art. 162-bis TUIR prevedono un apposito assets test per distinguere le holding finanziarie dalle holding industriali e commerciali (che detengono partecipazioni in società non finanziarie), sussistono molti dubbi in merito a come operare tale asset test. Ciò soprattutto con riferimento a quelle società che abbiano ha una componente partecipativa eterogene. Assonime ben evidenzia che in tali casi vi è incertezza su quali siano gli elementi da computare nell’asset test e quali siano le modalità applicative del predetto test patrimoniale. Al riguardo Assonime prende atto l’AE con la Risp. AE 13 gennaio 2021 n. 40 abbia accolto quanto espresso dalla stessa Assonime con la Circ. Assonime 24 luglio 2019 n. 16, secondo cui: (i) la definizione di holding, e (ii) la qualificazione della stessa come holding finanziaria o come holding industriale/commerciale dipende da una verifica svolta in due fasi distinte. Entrambe effettuate attraverso un criterio di prevalenza relativa; cioè confrontando le tipologie degli assets della società con il totale degli assets.
Con un primo test si definisce holding (società avente l’attività prevalente di assunzione di partecipazioni) laddove ammontare complessivo delle partecipazioni superi il 50% dell’attivo patrimoniale; per ciò sommando partecipazioni finanziarie e le partecipazioni non finanziarie.
Con un secondo assets test vengono pesati in contrapposizione tra loro gli assets finanziari e quelli non finanziari. Così la holding non sarà finanziaria se “l’ammontare delle partecipazioni detenute in soggetti diversi dagli intermediari finanziari è superiore a quello delle partecipazioni detenute in intermediari finanziari.”

Le incertezze relative agli elementi patrimoniali da valutare nell’asset test

Tuttavia, Assonime evidenzia (par. 1.2) che, nonostante alcuni chiarimenti dell’AE, permangono rilevanti dubbi su quali siano gli elementi patrimoniali da considerare nei due assets test.
Quanto al primo asset test (per determinare la natura o meno di una società come holding) Assonime ritiene che, oltre alle partecipazioni, debbano essere conteggiati anche gli ulteriori elementi patrimoniali che testimonino un legame col soggetto partecipato cioè “altri elementi patrimoniali …. inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate”, cioè anche i finanziamenti infragruppo. Ciò proprio in quanto il test deve verificare se si tratti o meno di una holding (società di partecipazione).
In merito al secondo asset test (per qualificare la holding come finanziaria o come industriale) Assonime evidenzia che una interpretazione letterale della norma porterebbe a ritenere che tra gli elementi patrimoniali da sommare al valore delle partecipazioni rilevanti ai fini della qualificazione della società come holding non finanziaria dovrebbero essere esclusi dal computo gli impegni (finanziamenti) e le garanzie verso le società del gruppo. In altri termini, finanziamenti e garanzia verso il gruppo rileverebbero solo per le holding industriali (Risp. AE 13 gennaio 2021 n. 40). Al riguardo Assonime ricorda che il MEF nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-01951 del 17 aprile 2019 ha preso posizione sul fatto che non dovrebbero esserci distinzione tra gli elementi patrimoniali da prendere in considerazione ai fini dei testi di prevalenze nell’ambito delle due tipologie di holding. Il MEF auspicava un intervento normativo che però non vi è stato, quindi Assonime sottolinea che l’incertezza rimane.
Sempre nel par. 1.2 della Circolare, l’Assonime afferma che ai fini del primo asset test (per definire come holding una società) così come per il secondo test (per determinare se la holding sia finanziaria o industriale) dovrebbero rilevare unicamente le partecipazioni contabilizzate tra le immobilizzazioni finanziarie e non quelle iscritte nell’attivo circolante.
Al riguardo, la norma è silente. L’AE ha condiviso la posizione dell’Assonime nella Risp. AE 19 aprile 2021 n. 266, chiarendo inoltre che rientrano nella base di computo “quelle partecipazioni che acquisite come immobilizzazioni finanziarie, sono state successivamente collocate nel circolante in attesa di realizzo”. Assonime conferma (par. 1.3 della circolare) quanto espresso dall’AE nella Risp. AE 13 gennaio 2021 n. 40 e nella Circ. AE 14 maggio 2021 n. 5/E sul fatto che l’assets test abbia efficacia in modo autonomo in relazione a ciascun esercizio, indipendentemente dalle risultanze del bilancio dell’anno precedente. Con la conseguenza che per accertare se sussista o meno la qualificazione di holding in un dato periodo d’imposta occorre tener conto dei dati che emergono dal bilancio relativo allo stesso esercizio; senza che assumano rilievo i dati relativi all’esercizio precedente. Per Assonime la norma che fa riferimento al “bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso”, deve essere interpretato nel senso del bilancio di esercizio approvato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

La definizione di holding ai fini PEX (art. 87 TUIR) e ai sensi dell’art. 162-bis

Sulla base di approfondite argomentazioni (par. 1.4) la circolare in commento richiama l’esigenza di una chiarimento da parte dell’AE sulla rilevanza della definizione di holding prevista dall’art. 162-bis TUIR con riferimento al regime della participation exempion.
Come noto: (1) l’applicazione del regime PEX richiede il soddisfacimento di due requisiti oggettivi da verificarsi in capo alla società ceduta (lett. c) e d) del c. 1 art. 87 TUIR relative alla residenza e allo svolgimento di attività commerciale); e (2) per la vendita di società holding l’art. 87 c. 5 TUIR dispone che tali due requisiti debbano essere esaminati con riguardo alle società partecipate secondo regole specifiche.
Ad opinione dell’Assonime il criterio di individuazione delle holding contenuto nel c. 5 dell’art. 87 TUIR si pone in senso diametralmente opposto rispetto a quello utilizzato dall’art. 162-bis TUIR per individuare le società di partecipazione e qualificarne la specifica natura finanziaria o industriale/commerciale. Ciò anche in quanto l’art. 162-bis fa riferimento esclusivamente ai valori di bilancio, mentre l’AE nella Circ. AE 4 agosto 2004 n. 36/E (par. 2.3.5) aveva interpretato l’art. 87 affermato che si dovesse fare riferimento ai valori correnti. Efficacemente, Assonime afferma che l’art. 162-bis deve valere “anche ai fini della participation exemption e quindi abbia, seppur non espressamente ma de facto, sostituito quella contenuta nel quinto comma dell’art. 87 TUIR”. Se fosse confermata, la posizione espressa da Assonime potrebbe avere un rilevante impatto sul regime di tassazione applicabile nel caso di cessione di società di partecipazioni.