Conferimenti di partecipazioni e azienda: ampliato il realizzo controllato

Conferimenti di partecipazioni e azienda: ampliato il realizzo controllato

Redatto in data 15 Maggio 2024 da Federico Andreoli
Pubblicato in QuotidianoPIÙ di Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Conferimenti di partecipazioni e azienda: ampliato il realizzo
controllato

Nell’ambito della Riforma fiscale, l’art. 18 dello schema di D.Lgs. per la revisione dell’IRPEF e dell’IRES interviene sulla disciplina dei conferimenti, ampliando l’ambito di applicazione del regime del realizzo controllato.

Conferimenti minusvalenti

Il Decreto approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri conferma in forma legislativa l’applicabilità del regime del “realizzo controllato” ai casi di conferimenti minusvalenti. In tal senso viene aggiunto il c. 1-bis all’art. 175 TUIR e viene sostituito il c. 2 dell’art. 177 TUIR.

Gli operatori avevano sempre ritenuto (in linea con Ris. AE 38/E/2012 confermata dalla Ris. AE 56/2023) che il realizzo controllato fosse applicabile anche ai conferimenti minusvalenti. Tuttavia, in alcuni recenti interventi, l’AE si era espressa in senso contrario (Principio di diritto 10/2020 e Risp. AE 537/2020). Quindi, era necessario un intervento del Legislatore al fine di dare certezza agli operatori.

Il regime del “realizzo controllato” prevede che, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente, viene dato rilievo al valore di iscrizione della partecipazione nel bilancio della società conferitaria, con ciò introducendo una deroga alla regola generale di cui all’art. 9 TUIR, che individua, invece, il corrispettivo nel valore normale.

Pertanto, come chiarito dalla Ris. AE 56/2023, il reddito del conferente non è determinato sulla base del valore normale delle partecipazioni conferite (ex art. 9 TUIR), bensì sulla differenza tra l’aumento del patrimonio netto effettuato dalla conferitaria per effetto del conferimento e il costo fiscale della partecipazione conferita.

Prima del Decreto, non vi era una disciplina per i casi dei conferimenti con i quali il conferente realizza una minusvalenza. Le ipotesi sul tavolo erano due:
i) il regime del realizzo controllato non poteva trovare applicazione; ovvero
ii) il regime trova applicazione ma la minusvalenza non è deducibile, se non nel caso in cui anche il valore normale della partecipazione conferita è inferiore al costo fiscale del conferente.

Esempio

Si ipotizzino i seguenti dati: costo fiscale della partecipazione per il conferente 100; valore normale della partecipazione 500; e iscrizione in bilancio della conferitaria 80. Nel caso sub (i), non trovando applicazione il realizzo controllato, il conferente avrebbe realizzato un reddito di 400 (500-100); nel caso sub (ii) il conferente avrebbe realizzato una minusvalenza non deducibile di 20 (80-100) (non deducibile perché il valore normale di 500 supera il costo fiscale di 100).

Opportunamente il Decreto conferma l’applicabilità del regime del realizzo controllato anche per i conferimenti minusvalenti, prevedendo la indeducibilità “nei limiti della differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4” (questo il testo dell’art. 175 c. 1-bis TUIR; analoga disposizione si ritrova nel nuovo testo dell’art. 177 c. 2 TUIR).

Conferimenti di società ed enti non residenti

Con la sostituzione del c. 2 dell’art. 177 TUIR il Decreto espande l’ambito di applicazione del regime del realizzo controllato anche ai conferimenti di società ed enti non residenti (a favore di soggetti residenti di cui all’art. 73 c. 1 lett. a) e b) TUIR).

Il nuovo c. 2 prevede, infatti, che il realizzo controllato si applichi ai “conferimenti di azioni o quote in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce, ai sensi dell’art. 2359 c. 1 n. 1) c.c., il controllo di una società di cui all’art. 73 c. 1 lett. a) o d) TUIR”.

Il riferimento alla lettera d) dell’art. 73, prima non presente, permette di applicare il regime anche ai conferimenti aventi ad oggetto quote di partecipazione in “società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.”

La modifica è evidentemente volta superare i profili di incompatibilità con le libertà fondamentali del diritto Ue, tuttavia deve essere sottolineato che il riferimento alla lett. d) dell’art. 73 non è limitante alle sole entità UE. Quindi, il realizzo controllato sembrerebbe poter riguardare i conferimenti di partecipazioni in tutte le società (ed enti) non residenti in Italia.

L’integrazione del controllo

Il Legislatore modifica il comma 1 e sostituisce il comma 2 dell’art. 177 al fine di ampliare il requisito della integrazione del controllo.

Come è noto, il realizzo controllato si applica ai conferimenti che comportano per il conferente l’acquisizione del controllo della società conferita. Ad oggi era in qualche modo incerto se il regime si applicasse sempre anche al caso in cui il conferimento fosse a favore di una conferitaria che già detenga una partecipazione di controllo nella conferitaria.

Attualmente l’art. 177 commi 1 e 2 dispongono che la disciplina si applica ai conferimenti “mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’art. 2359 c. 1 n. 1) c.c., [….] ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo“.

Nonostante le critiche della dottrina, l’espressione “in virtu’ di un obbligo legale o di un vincolo statutario” è stata interpretata dall’AE come un requisito ulteriore rispetto al semplice incremento del controllo; nel senso che l’incremento dovesse avvenire proprio in forza di obblighi legali o statutari.

Opportunamente, il Decreto prevede la cancellazione di tale espressione, sia dal comma 1 che dal comma 2 dell’art. 177 TUIR, così che il realizzo controllato sia disponibile, senza ulteriori incertezze o condizioni, anche per i conferimenti che semplicemente incrementano una partecipazione già di controllo.

Analogamente, il Decreto (art. 18 c. 1 lett. d) prevede la cancellazione della stessa espressione anche dall’art. 178, c.1 lett. e) TUIR relativo alle operazioni di scambi di partecipazioni fra soggetti residenti in Stati UE. Con l’approvazione del Decreto il regime di neutralità per i conferimenti e scambi di partecipazioni intracomunitari sarà pienamente applicabile alle integrazioni di controllo, senza ulteriori condizioni.

Conferimenti di partecipazioni di collegamento

Il Decreto prevede la sostituzione del comma 2-bis e l’introduzione dei commi 2-ter e 2-quater dell’art. 177 TUIR al fine di rendere (molto) meno stringenti le condizioni per l’applicazione del regime del realizzo controllato. In sintesi, le modifiche apportate dal Decreto riguardano due aspetti:
– la possibilità di tenere in considerazione anche conferimenti fatti da famigliari ex art. 5 c. 5 TUIR, superando così la condizione di unipersonalità della conferitaria e prevedendo che per verificare il superamento della soglia della “partecipazione di collegamento” si tenga conto di tutti i conferimenti effettuati dai famigliari; e
– una nuova definizione di società “holding”.

Nozione di holding (art. 177 comma 2-bis TUIR)

Ad oggi l’art. 177 c. 2-bis lett. b) prevede disposizioni molto restrittive nei casi di conferimenti aventi ad oggetto società holding poiché impone di verificare il superamento della soglia della partecipazione di collegamento per tutte le società partecipate dalla società conferita direttamente e indirettamente, che esercitano una impresa commerciale; e ciò tenendo conto del demoltiplicatore lungo la catena partecipativa. La norma è stata, da subito, severamente criticata dalla dottrina, che ha sottolineato che ad oggi è sufficiente che anche una sola partecipata non si qualifichi, per rendere del tutto inapplicabile il realizzo controllato.

Il Decreto rende molto meno stringente tale condizione introducendo un nuovo comma 2-ter all’art. 177 TUIR, che interviene su più aspetti.

In primo luogo, la nuova norma prevede una definizione puntuale della nozione di “holding”, facendo riferimento ai criteri previsti dall’art. 162-bis TUIR, e andando a verificare la prevalenza dell’attività di assunzione di partecipazione con il riferimento al dato oggettivo e più facilmente verificabile dei valori contabili emergenti dall’attivo patrimoniale della società conferita.

In secondo luogo, viene ristretto il criterio del “look-through“, limitando la verifica del livello di partecipazione (di collegamento o meno) alle sole società di primo livello, cioè quelle detenute “direttamente” dalla “holding” conferita. Solamente nel caso in cui la società partecipata dalla “holding” sia a sua volta una “holding” si dovrà spostare l’esame alle partecipate di secondo livello, cioè le società detenute “indirettamente” dalla società conferita (attraverso una holding di secondo livello e così via).

Inoltre è previsto che le particolari verifiche relative alla società “holding” non siano applicabili nel caso in cui la società conferita sia negoziata in mercati regolamentati.

Modifiche all’art. 176 TUIR in tema di conferimenti di azienda

L’art. 18 c. 1 lett. b) del Decreto modifica inoltre l’art. 176 c.1 secondo periodo TUIR, al fine di chiarire che nel valore dell’azienda conferita deve essere compreso anche l’avviamento.