PIR: la nuova circolare AE chiarisce le novità della Legge di Bilancio 2022
Redatto in data 11 Maggio 2022 da Federico Andreoli
PIR: la nuova circolare AE chiarisce le novità della Legge di Bilancio 2022
La terza circolare PIR
La disciplina fiscale sui PIR ha solamente 5 anni essendo stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016), ciononostante è stata modificata già molte volte: (i) dal DL 124/2019; (ii) dal c.d. Decreto Rilancio (DL 34/2020); dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1 c. da 219 a 225 L. 178/2020); e da ultimo della Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021).
A sua volta, la AE ha commentato, a tutto tondo, il regime con una prima Circ. AE 26 febbraio 2018 n. 3/E; e con l’estesa seconda circolare PIR, Circ. AE 29 dicembre 2021 n. 19/E (che era stata anticipata in bozza per la consultazione degli operatori nel gennaio dello scorso anno).
Quest’ultima era stata emanata il giorno prima della approvazione della Legge di Bilancio 2022 e, quindi, non commentava le modifiche apportate da tale legge.
L’AE ha quindi ritenuto necessario emanare la terza circolare sui PIR, Circ. AE 4 maggio 2022 n. 10/E. L’attivismo del Legislatore e dell’Agenzia dimostra come vi sia molto interesse da parte degli operatori economici sullo strumento dei PIR e sui relativi incentivi fiscali, volti a “favorire la canalizzazione del risparmio delle famiglie verso gli investimenti in strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali, italiane ed europee, radicate sul territorio italiano, per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente è l’approvvigionamento mediante il canale bancario” cioè le PMI (così Circ. AE 29 dicembre 2021 n. 19/E).
I benefici fiscali sono rivolti ad investimenti stabili cioè di lungo periodo poiché sono condizionati al loro mantenimento per un holding period minimo di 5 anni.
Gli incentivi sono disponibili per: (i) le persone fisiche residenti in Italia, in relazione ad investimenti detenuti al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, (ii) le Casse di previdenza e (iii) i Fondi pensione; e consistono: (1) nella detassazione dei redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria (rispettivamente, artt. 44 e 67 c. 1 lett. c-bis, c-ter, c-quater e c-quinquies TUIR), derivanti da investimenti detenuti in PIR per almeno cinque anni; e (2) la detassazione dei redditi derivanti dagli investimenti detenuti in PIR da Casse di Previdenza e Fondi pensione. Come ulteriori agevolazioni è previsto: (3) che il trasferimento a causa di morte (non per donazione) degli investimenti detenuti in PIR non è soggetto all’imposta sulle successioni di cui al D.Lgs. 346/90; e (4) la concessione di un credito d’imposta relativamente ad alcune minusvalenze derivanti da investimenti detenuti nei c.d. PIR Alternativi (par. 7 della Circ. AE 29 dicembre 2021 n. 19/E e c. 912 della Legge di Bilancio 2022).
Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022
L’art. 1 c. 26, 27 e 912 della Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha introdotto nel regime PIR alcune novità volte a:
– innalzare la soglia dei limiti di investimento nei PIR ordinari (comma 26);
– escludere specifici vincoli per i PIR Alternativi (comma 27);
– modificare la disciplina del credito d’imposta per le minusvalenze realizzate nei PIR Alternativi, rimodulandone l’ammontare e il termine di utilizzabilità (comma 912).
Tipologia di PIR e limiti di investimento delle persone fisiche.
Richiamando quanto già espresso nella Circ. AE 29 dicembre 2021 n. 19/E, la nuova prassi in commento ricorda che è possibile individuare 4 tipologie di PIR in funzione della normativa fiscale applicabile al momento dell’apertura del piano:
– “PIR 1.0”, piani costituiti fino al 31/12/2018 a cui si applicano le regole previste dalla Legge di Bilancio 2017;
– “PIR 2.0”, piani costituiti nel 2019, a cui si applicano le regole previste dalla Legge di Bilancio 2017, come modificate dalla Legge di Bilancio 2019;
– “PIR 3.0”, piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2020 (PIR 1.0, 2.0 e 3.0 sono detti “PIR ordinari”);
-“PIR Alternativi”, piani costituiti a partire dal 19 maggio 2020 ossia i PIR costituiti a decorrere dal 19 maggio 2020 ex art 13-bis del DL 124/2019 che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, prestiti e crediti (c.d. strumenti finanziari qualificati).
La circolare ricorda che ad oggi è possibile costituire esclusivamente PIR 3.0 e PIR Alternativi.
Una prima modifica riguarda il c.d. principio di unicità. Anteriormente alla legge di Bilancio 2022, le persone fisiche potevano detenere contemporaneamente: (i) solo un PIR “ordinario” (PIR 1.0, 2.0 e 3.0) e (ii) un solo PIR Alternativo. Per effetto delle modifiche recate dal comma 27 della predetta legge di bilancio è ora previsto che le persone fisiche possano detenere anche più PIR alternativi oltre ad un PIR ordinario.
La Circ. AE 4 maggio 2022 n. 10/E chiarisce, però, che la circostanza che una persona fisica possa detenere più di un PIR alternativo non incide sull’ammontare di risorse che possono essere investite in tale tipologia di piano, intendendosi i limiti quantitativi di investimento riferiti alla pluralità di PIR che un titolare può destinare ai medesimi. Limiti che sono rimasti invariati per i PIR alternativi: limite annuale di 300 mila € e quello complessivo di 1.500.000 €.
Nuovi limiti di investimento dei PIR ordinari
Gli investimenti che compongono il PIR devono rispettare alcuni limiti che sono diversi a seconda che si tratti di PIR ordinari o PIR alternativi in particolari:
(i) gli investitori devo rispettare specifici limiti quantitativi di investimento (c.d. plafond annuo e plafond complessivo);
(ii) gli investimenti in PIR devono aver determinate caratteristiche (natura e tipologia delle attività oggetto di investimento);
(iii) gli investimenti in PIR devono rispettare specifici vincoli di composizione (cd. quota obbligatoria) e limiti (soglie massime di concentrazione e liquidità).
Il c. 26 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2022 interviene sull’articolo 1, comma 101, della legge di bilancio 2017 istitutiva del regime PIR per andare a modificando i limiti di investimento (plafond) previsti per i PIR ordinari (PIR 1.0, 2.0 e 3.0) allo scopo di potenziare l’utilizzo del PIR per convogliare l’afflusso del risparmio verso l’economia reale.
Prima delle modifiche la norma prevedeva che l’importo investito nel PIR ordinario non poteva superare complessivamente il valore di 150 mila € (cd. plafond complessivo), con un limite, per ciascun anno solare, di 30 mila € (cd. plafond annuo). Il predetto comma 26 il plafond complessivo è stato portato a 200 mila €; mentre il plafond annuo è stato portato a 40 mila €.
La Circ. AE 4 maggio 2022 n. 10/E precisa che i nuovi limiti di investimento si applicano agli investimenti effettuati nei PIR ordinari a decorrere dal 1° gennaio 2022, a prescindere dalla data di costituzione del piano. Così ad es. un PIR ordinario costituito nel 2017, in cui ogni anno sia stato investito il limite annuale pro tempore vigente (€ 30.000), l’investitore potrà investire nel 2022 € 40.000 e nel 2023 i restanti € 10.000 per raggiungere il nuovo limite complessivo di € 200.000.
Mentre, nel caso in cui il PIR ordinario sia stato costituito nel 2020 e, in esso ogni anno sia stato investito il vecchio limite annuale di € 30.000, l’investitore potrà investire dal 2022 al 2024 € 40.000 e nel 2025 i restanti € 20.000 per raggiungere il nuovo limite complessivo di € 200.000.
Obbligo di certificazione da parte del contribuente
In considerazione dei limiti quantitativi di investimento che si riferiscono a più PIR, la Circ. AE 10/E “introduce” per i contribuenti un obbligo di autocertificazione. Cioè viene imposto al contribuente investitore di monitorare il rispetto del plafond annuale e del plafond complessivo, non potendo i singoli intermediari presso cui sono aperti i medesimi conoscere l’ammontare delle risorse destinate nei piani detenuti presso altri soggetti. Pertanto la persona fisica dovrà autocertificare il rispetto di tali limiti al momento dell’apertura del piano e ad ogni versamento successivo, nonché comunicare a ciascun intermediario presso il quale detiene un PIR alternativo il raggiungimento del plafond annuale e complessivo. Ciò con la, non trascurabile precisazione, che i dati comunicati dal contribuente saranno oggetto di comunicazione nel Modello 770, da parte dell’intermediario in qualità del sostituto di imposta per consentire la verifica da parte dell’Agenzia.
Credito d’imposta per le minusvalenze Per i PIR Alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021 era previsto che le persone fisiche avessero un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze (perdite e differenziali negativi) ex art. 67 TUIR, relativamente agli strumenti finanziari qualificati effettuati nel corso del 2021, a condizione che gli investimenti siano detenuti per almeno cinque anni e il credito d’imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti. Tale regime era già stato esaminato dal par. 7 della Circ. AE 29 dicembre 2021 n. 19/E.
Il c. 912 della recente Legge di Bilancio 2022 estende il credito d’imposta anche per gli investimenti effettuati entro il 31/12/2022. È però previsto che per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 che: (i) il credito d’imposta è limitato al 10% delle somme investite e (ii) il credito deve essere utilizzato in 15 quote annuali di pari importo con la precisazione che qualora in un periodo d’imposta non vi sia capienza nell’imposta lorda la quota residua non può essere utilizzata in periodi d’imposta successivi, né può essere chiesta a rimborso.
La circolare in esame presenta 6 esempi numerici al fine di illustrare il complesso regime e chiarisce che l’eventuale importo delle minusvalenze “eccedente” il limite del 10% per gli investimenti effettuati dal 2022 e 20% per gli investimenti del 2021, può essere portato in deduzione dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi secondo le modalità ordinari del c.d. risparmio amministrato ex art. 6 D.Lgs 461/97
Circ. AE 4 maggio 2022 n. 10/E
art. 1 c. 26 L. 234/2021
art. 1 c. 27 L. 234/2021
art. 1 c. 912 L. 234/2021