«Paperoni». Stop all’imposta per i neoresidenti niente successione sui beni all’estero
I chiarimenti sull’esenzione dalle imposte di successione e donazione per i neoresidenti che abbiano esercitato l’opzione per l’imposta sostitutiva (articolo1, comma 158, legge232/2016) sono uno degli aspetti più interessanti della circolare n.17/E del 23 maggio scorso al paragrafo 5.3 (si veda Il Sole 24 Ore diieri); e questo anche perché le norme che regolano la materia in altri Stati (quali Regno Unito,Portogallo e Irlanda) non prevedono una analoga agevolazione.La norma dispone che per le successioni a per te e le donazioni effettuate «nei periodi d’imposta di validità dell’opzione esercitata dal dante causa», l’imposta di successione e donazione «è dovuta limitatamente ai beni e aidiritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione»: in sostanza, non si paga imposta di donazione e successione,con riferimento ai beni situati al di fuori del territorio nazionale,se il donante o il de cuiussia un neo-residente che abbia esercitato l’opzione per l’imposta
sostitutiva; queste imposte rimangono dovute solo per le donazioni e le successioni ereditari e che abbiano a oggetto beni situati in Italia. Occorre poi precisare che:
1 al donante o de cuius neo-residente che abbia effettuato l’opzione sono parificati i famigliari per i quali il neo residente abbiadisposto l’estensione del regime dell’imposta sostitutiva; anche le donazioni e le successioni
mortis causa di costoro pertanto vanno in regime di esenzione con riguardo ai beni fuori dall’Italia (e, considerata l’ampiezza della nozione di «familiare»,le famiglie molto agiate potranno ottenere ampi benefici);
1 se il neo residente non abbia compreso nel regime dell’imposta sostitutiva i redditi ovunque prodotti ma abbia escluso quelli prodotti in determinati Stati,l’esenzione non si applica per le donazioni e le successioni che abbiano a oggetto beni esistenti in questi Stati “esclusi”.La circolare considera uno deiprincipalidubbi sulla normativa,vale a dire se il riferimento alle sole «donazioni» fosse da interpretare restrittivamente, oppure
se fosse da estendere all’applicazione dell’imposta di donazione a qualsiasi atto inter vivos peril quale si renda applicabile l’imposta di donazione (vale a dire:atti gratuiti non donativi e vincolidi destinazione, come il trust).
La circolare chiarisce che l’esenzione dall’imposta di donazione(sempre con riferimento ai beni esistenti all’estero) è applicabile anche «ai trasferimenti a titolo gratuito sulla costituzione divincoli di destinazione», cioè si applica anche «agli atti gratuiti non donativi… tra i quali ad esempio il conferimento di beni in trust». In considerazione di questa ampiezza di interpretazione che la circolare dà alla legge,sembra di poter concludere che l’esenzione da imposta di donazione possa riguardare anche le donazioni “indirette” aventi a oggetto beni situati all’estero (si pensi al bonifico bancario disposto a valere su denaro depositato in una banca collocata al di fuori dei confini nazionali).L’esenzione trova applicazione bsolo nel periodo di vigenza dell’opzione per la sostitutiva. Ci potrebbe essere però una difficoltà pratica nel primo periodo d’imposta di applicazione del regime:infatti, la circolare (paragrafo4) conferma che il neo residente sarà in grado di esercitare l’opzione per il 2017 solo nel corso del 2018, con la presentazione di Unico 2018. Pertanto, le donazioni effettuate nel 2017 saranno effettuate prima della formalizzazione dell’opzione che consente l’esenzione, con il dubbio circa l’applicabilità, o meno, dell’esenzione stessa.
Federico Andreoli e Angelo Busani
Il Sole 24 Ore – Giovedì 25 Maggio 2017