Detraibili le spese per interventi edilizi anche se oggetto di risarcimento assicurativo
Redatto in data 21 Settembre 2022 da Federico Andreoli
Detraibili le spese per interventi edilizi anche se oggetto di risarcimento assicurativo
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la circostanza che i contribuenti abbiano ricevuto risarcimenti per i danni subiti dagli immobili (incendi/inondazioni, ecc.) non pregiudica la detraibilità dei costi sostenuti per gli interventi edilizi effettuati su tali immobili.
Con le risposte n. 458 e n. 459 del 20 settembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha confermato la detraibilità delle spese per interventi:
ricompresi nel novero del c.d. superbonus (art. 119 DL 34/2020);
di recupero del patrimonio edilizio (art. 16 bis TUIR);
e di riqualificazione energetica c.d. ecobonus (art. 14 DL 63/2013), sostenuti su immobili danneggiati (ad esempio, da incendio o da altri eventi atmosferici) per i quali i contribuenti hanno beneficiato di un risarcimento del danno da parte delle compagnie di assicurazione.
Al riguardo, due diversi contribuenti hanno chiesto all’AE di confermare che la percezione di un risarcimento e/o indennizzo assicurativo non fosse ostativo al riconoscimento delle detraibilità (al 50%, 65% ovvero il superbonus) dei costi sostenuti per gli interventi edilizi destinati anche a ripristinare gli immobili danneggiati. Una risposta riguarda (n. 458) un caso di incendio, la seconda riguarda i danni conseguenti da un evento atmosferico (n. 459).
Il dubbio interpretativo
Il punto critico è che in base al dettato normativo, la detraibilità è condizionata al fatto che i costi rimangano “effettivamente” a carico dei contribuenti. Si poneva quindi il dubbio che il risarcimento assicurativo del danno facesse venir meno tale condizione, anche se i contribuenti avevano direttamente provveduto al pagamento delle opere edilizie (i.e. le fatture erano state emesse verso i contribuenti e non verso l’assicurazione).
La posizione del Fisco
L’Agenzia delle Entrate conferma la detraibilità dei costi affermando l’irrilevanza della percezione del risarcimento assicurativo
del danno.
Nel valutare la risposta della AE deve essere sottolineato che l’AE sembra aver dettagliatamente esaminato le pratica del rimborso assicurativo e la circostanza che le somme avessero effettivamente solo una funzione risarcitoria. Si legge ad esempio nella risposta 459: “l’istante ha ricevuto dalla compagnia assicurativa una somma a titolo di “risarcimento e/o indennizzo” per tutti i danni (patrimoniali, non patrimoniali e morali, presenti e futuri) subiti dall’edificio oggetto degli interventi agevolati, a seguito dell’evento previsto dal contratto di assicurazione”.
L’altro aspetto rilevante è che le somme erogate dalla compagnia di assicurazione fossero libere da vincoli di destinazione dei fondi stessi. Cioè il risarcimento era stato corrisposto a prescindere dalla realizzazione o meno di interventi edilizi di ripristino dei danni subiti. Nella risposta n. 459 il contribuente aveva evidenziato che in base all’accordo transattivo con la compagnia, lo stesso avrebbe potuto impiegare le somme derivanti dal risarcimento danno anche per altre finalità.
Il precedente
Le due risposte sono pubblicate a poche settimane dall’emanazione della ciclopica Circ. AE 25 luglio 2022 n. 28/E ove era stato affermato che “l’indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente”.
La posizione dell’AE appare certamente condivisibile e molti contribuenti vi potranno fare affidamento. Tuttavia, gli stessi dovranno porre grande attenzione:
al testo degli accordi transattivi stipulati con le assicurazioni;
alle causali dei pagamenti;
al testo delle richieste di risarcimento dei danni.
Ciò per evitare che vengano meno i presupposti su cui si fondano le risposte dell’AE in commento:
che il pagamento degli interventi edilizi sia effettuato direttamente dal contribuente;
che non vi siano vincoli all’utilizzo delle somme percepite come danni;
che le somme percepite abbiano solo carattere risarcitorio.