Affrancamento OICR e polizze vita
Redatto in data 15 Giugno 2023 da Federico Andreoli
Pubblicato in QuotidianoPIÙ di Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
OICR e polizze vita: entro il 30 giugno l’affrancamento
Entro il 30 giugno 2023 è possibile a rancare le quote di OICR (e polizze vita) e procedere al pagamento dell’imposta sostitutiva del 14%. L’affrancamento comporta un aumento del costo fiscalmente riconosciuto di tali strumenti e, quindi, riduce la base imponibile su cui sarà applicata l’ordinaria imposizione del 26%.
I commi 112 e 113 dell’art. della Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) prevedono (per la prima volta) la possibilità di “a rancare”, pagando una imposta sostitutiva del 14%, i redditi di capitale e redditi diversi (maturati ma non ancora realizzati) di cui all’art. 44, c 1, lett. g) TUIR e all’art. 67, c 1, lett. c-ter) TUIR, derivanti dalla “cessione o dal rimborso” di quote o azioni di organismi di investimento collettivo (OICR).
La base imponibile su cui pagare il 14% è data dalla la differenza tra:
il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici dell’emittente alla data del 31/12/2022;
il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. La base imponibile è solo il “reddito” e non il valore complessivo dell’asset, come nel caso della più conosciuta rivalutazione delle partecipazioni riproposta dalla medesima L.197/2022 (art. 1 c. 107-109 per la quale è dovuto il 16% entro il 15/11/2023).
La norma prevede che i redditi “maturati” si cristallizzano con riferimento alla data del 31/12/2022 perché “si considerano realizzati”, con la conseguenza che il valore fiscalmente riconosciuto sarà quello al 31/12/2022. Pertanto, i contribuenti dovranno valutare eventuali fluttuazioni dei valori nel corso del 2023 sino alla data dell’esercizio dell’opzione.
Possesso degli OICR e categoria omogenea
Il penultimo periodo del c. 113 stabilisce che:” L’opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell’opzione”. Emergono quindi due aspetti pratici molto rilevanti:
il ruolo centrale dato dalla norma al ruolo dell’intermediario (che può partecipare all’affrancamento solo di titoli detenuti alla data dell’esercizio dell’opzione) fa ritenere che tale espressione vada interpretata nel senso che il contribuente deve detenere il titolo a rancato non solo alla data del 31/12/2022 ma anche alla data dell’esercizio dell’opzione; e che il contribuente non può fare il c.d. cherry picking, cioè a rancare solo uno dei titoli detenuti, ma deve procedere a rivalutare tutti i titoli di una categoria omogenea.
Tuttavia, l’espressione “medesima categoria omogenea” è alquanto incerta:
- fondi chiusi e fondi aperti sono della stessa categoria? E i fondi mobiliari lo sono rispetto ai fondi immobiliari?
- gli ETF sono una categoria a parte?
- ha rilevanza la giurisdizione di istituzione del fondo o della società di gestione (in Italia, ovvero nella UE e nello SEE ovvero extra UE)?
Visto che per i titoli per i quali “esiste” un intermediario, l’opzione deve essere presentata allo stesso, è ragionevole ritenere che la “categoria omogenea” debba essere valutata separatamente per ciascun intermediario. Ciò anche nel senso che, indipendentemente dalla tipologia di OICR, il contribuente che al 31/12/2022 intratteneva rapporti con due intermediari, dovrebbe poter decidere liberamente di a rancare la posizione con l’intermediario A e non a rancare la posizione con l’intermediario B.
L’obbligo all’affrancamento di gruppo per categoria omogenea dovrà essere attentamente valutato, sotto vari aspetti dai contribuenti, ad esempio: considerato che il pagamento del 14% è calcolato sul valore di tutti gli OICR “omogenei” alla data del 31/12/2022, dovranno essere considerati eventuali decrementi di valore dei titoli tra ne dicembre e la data dell’esercizio dell’opzione per l’affrancamento. Infatti, nel caso di cessione di tutti gli OICR dopo il completamento della procedura di affrancamento, il valore negativo rispetto al 31/12/2022 non potrà essere compensato con altri redditi di capitale (in attesa della riforma prevista dalla delega); come noto, gli OICR che investono principalmente in titoli di Stato di Paesi White list sono soggetti all’imposta sostitutiva del 12,50%. Tuttavia, tali OICR potrebbero essere della medesima categoria omogenea di OICR soggetti all’ordinario 26%. Con la conseguenza che il contribuente, per a rancare tutta la categoria omogenea, potrebbe dover pagare un 14% anche per redditi ordinariamente soggetti solo al 12,5%.
Non possono essere oggetto di affrancamento gli OICR detenuti presso intermediari in regime di risparmio gestito ex art. 7 D.lgs 461/1997.
Si dovranno attendere chiarimenti per veri care se i valori a rancati possano portare alla realizzazione di minusvalenze compensabili con altri redditi diversi in caso di futura cessione degli OICR rivalutati. La norma non sembra porre alcuna limitazione al riguardo.
OICR: termini e modalità di esercizio dell’opzione
La bozza della legge finanziaria prevedeva la possibilità di a rancare solamente gli OICR detenuti con l’intervento degli intermediari. Tuttavia, in sede di conversione della L. 197/2022, tale limitazione è stata giustamente eliminata.
Il c. 113 prevede, quindi, due distinte ipotesi quanto a modalità e tempistiche di esercizio dell’opzione e del pagamento del 14% a seconda che vi sia o meno l’intermediario.
Relativamente ai titoli per i quali “è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto” il contribuente deve esercitare l’opzione con una apposita comunicazione resa all’intermediario entro il 30 giugno 2023.
Mancano quindi pochi giorni: il contribuente deve decidere entro il 30 giugno. È poi l’intermediario che deve versare l’imposta, entro il 16 settembre 2023. Il contribuente dovrà fornire la provvista all’intermediario ma non dovrà effettuare adempimenti formali per il pagamento del 14% a settembre.
Il gap temporale tra il 30 giugno e il 16 settembre permette ai contribuenti di esercitare l’opzione e fornire la provvista anche vendendo i titoli a rancati subito dopo (non prima) la presentazione dell’opzione.
Diversamente, il c. 113 prevede che “In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 dal contribuente”. Pertanto, il termine ultimo per l’esercizio dell’opzione è quello del 30 novembre 2023.
Tuttavia, lo stesso c. 113 prevede anche che in assenza di intermediario, deve essere il contribuente a “provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Il termine finale per il contribuente, quindi, torna ad essere nuovamente quello del 30 giugno 2023.
Il riferimento al versamento delle imposte a saldo sembrerebbe aprire la possibilità (superato il 30 giugno) di versare l’imposta del 14% entro il 31 luglio 2023 con il ricorrente 0,40% in più; tuttavia, in assenza di chiarimenti, l’“allungamento” a luglio rimane incerto.
Se è vero che i titoli devono essere detenuti al momento dell’esercizio dell’opzione, emerge che i contribuenti assai difficilmente avranno la possibilità di reperire le somme per versare il 14% attraverso la cessione degli OICR oggetto di rivalutazione.
Polizze vita
Il c. 114 del medesimo art. 1 L. 197/2022 introduce la possibilità di a rancare pagando il 14% anche per le polizze vita (art. 2 c.1 del codice delle assicurazioni private D.Lgs 7/9/2005, n. 209).
Infatti, la norma prevede che i redditi di cui all’art 44, c 1, lett g-quater) TUIR si considerano corrisposti con un meccanismo di affrancamento non troppo dissimile da quello previsto per gli OICR.
La base imponibile su cui pagare il 14% per le polizze vita è la differenza tra: il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati.
Tuttavia, per le peculiari caratteristiche del regime tributario vigente per la tassazione delle polizze vita sottoscritte negli anni risalenti, la valutazione di opportunità non dovrà semplicemente valutare il differenziale di tassazione 14% e il 26%, perché l’aliquota effettivamente applicabile in assenza di rivalutazione potrebbe essere inferiore al 26%.
La norma prevede che l’opzione sia esercitata attraverso la richiesta del contribuente alla compagnia di assicurazione, la quale deve versare il 14% entro il 16 settembre 2023 con provvista fornita dal contraente della polizza.
Pertanto, il c. 114 prevede solo il termine per il pagamento del 14% e non quello per l’invio della comunicazione alla compagnia da parte del contraente (comunicazione che ovviamente deve avvenire entro il termine di pagamento).
Tuttavia, è evidente che le compagnie richiedono ai loro clienti di procedere con largo anticipo alla comunicazione dell’opzione e al pagamento della provvista. Il termine di ne giugno o ne luglio potrebbe, nei fatti, valere anche per l’affrancamento delle polizze.
All’affrancamento delle polizze vita la norma pone due importanti limitazioni che incidono sulle valutazioni di convenienza economica: non possono essere a rancate le polizze con scadenza anteriore al 31 dicembre 2024; le polizze a rancate non possono essere riscattate prima dell’1 gennaio 2025.
Ciò di fatto comporta che il contraente non potrà ricavare la provvista dal riscatto della polizza. Resta da chiarire se esiste (come si crede) la possibilità di a rancare le polizze vita emesse da compagnie estere che hanno optato per agire come sostituti d’imposta in Italia.