<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tassazione a forfait &#8211; AeA Tax Law Milano</title>
	<atom:link href="https://aeatl.it/en/category/tassazione-a-forfait/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aeatl.it/en</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Nov 2025 11:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.6.2</generator>
	<item>
		<title>IL REGIME DEI «PAPERONI» Il forfait guarda solo ai redditi esteri</title>
		<link>https://aeatl.it/en/il-regime-dei-paperoni-il-forfait-guarda-solo-ai-redditi-esteri/</link>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 11:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AeATax Law]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Tassazione a forfait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politics.themerex.net/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Italian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. L’operazione Juventus-Ronaldo e il probabile esercizio da parte di quest’ultimo dell’opzione per la tassazione a forfait per i neoresidenti fornisce l’occasione per [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://aeatl.it/it/category/tassazione-a-forfait/feed/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-it" title="Italiano">Italian</a>. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.</p>
<p>L’operazione Juventus-Ronaldo e il probabile esercizio da parte di quest’ultimo dell’opzione per la tassazione a forfait per i neoresidenti fornisce l’occasione per una riflessione sull’introduzione in Italia del regime dei «Paperoni» anche per artisti e sportivi. Il regime prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva di 100mila euro all’anno, per un massimo di 15 anni, con riferimento a tutti i redditi di fonte estera. Il pagamento a forfait, quindi,esaurisce gli obblighi tributari in Italia ai fini delle imposte sui redditi. Mentre per i redditi di fonte italiana, il regime resta quello ordinario (aliquote Irpef progressive). Per il caso di artisti e sportivi, tuttavia, può risultare complesso separare i redditi di fonte italiana da quelli di fonte estera. Ad esempio, CR7 potrà certamente beneficiare del regime con riferimento ai redditi derivanti da attività finanziarie a lui direttamente intestate e depositate in banche estere, ovvero dei proventi distribuiti da strutture societarie già esistenti.</p>
<p>Federico Andreoli e Angelo Busani</p>
<p><strong>Il Sole 24 Ore &#8211; Giovedì 12 Luglio 2018</strong></p>
<p><a href="http://aeatl.it/wp-content/uploads/2018/10/Forfait-per-i-neoresidenti.pdf" target="_blank"><strong>Scarica il PDF della versione integrale dell’articolo</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Così Cristiano Ronaldo risparmierà con il forfait</title>
		<link>https://aeatl.it/en/cosi-cristiano-ronaldo-risparmiera-con-il-forfait/</link>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 11:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AeATax Law]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Tassazione a forfait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politics.themerex.net/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Italian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Per Cristiano Ronaldo, oltre che un formidabile affare calcistico, l’assunzione alla Juventus costituisce anche una colossale operazione di vantaggio fiscale. I neo-residenti [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://aeatl.it/it/category/tassazione-a-forfait/feed/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-it" title="Italiano">Italian</a>. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.</p>
<p>Per Cristiano Ronaldo, oltre che un formidabile affare calcistico, l’assunzione alla Juventus costituisce anche una colossale operazione di vantaggio fiscale. I neo-residenti possono infatti esercitare l’opzione per l’imposta sostitutiva, ai sensi dell’articolo 24-bis del Tuir, al fine di pagare “solo” il forfait di 100mila euro con riferimento a tutti i loro redditi di fonte estera (per un massimo di 15 anni). Evidentemente Ronaldo potrà avvantaggiarsi di tale regime relativamente ai redditi che matureranno sul suo (si presume) già ingentissimo patrimonio esistente all’estero prima del suo trasferimento a Torino. In ugual modo Ronaldo e i suoi consulenti potranno valutare quanta parte dei flussi finanziari legati alla sua attività sportiva e allo sfruttamento economico della sua straordinaria “immagine” sia prodotta all’estero e possa così beneficiare del regime della forfait. Si pensi ad esempio ai compensi e premi per giocare (non in Italia) con la nazionale portoghese, ovvero quelli per spot pagati da sponsor esteri, magari neppure trasmessi in Italia. I casi sono numerosi e sono amplificati dall’uso del web e dalla conseguente de-localizzazione della fonte del reddito.</p>
<p>Federico Andreoli e Angelo Busani</p>
<p><strong>Il Sole 24 Ore &#8211; Mercoledì 11 Luglio 2018</strong></p>
<p><a href="http://aeatl.it/wp-content/uploads/2018/10/Per-Cristiano-Ronaldo-cè-il-regine-dei-Paperoni.pdf" target="_blank"><strong>Scarica il PDF della versione integrale dell’articolo</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>«Paperoni». Stop all’imposta per i neoresidenti niente successione sui beni all’estero</title>
		<link>https://aeatl.it/en/paperoni-stop-allimposta-per-i-neoresidenti-niente-successione-sui-beni-allestero/</link>
		<comments>https://aeatl.it/en/paperoni-stop-allimposta-per-i-neoresidenti-niente-successione-sui-beni-allestero/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 25 May 2017 16:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AeATax Law]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Tassazione a forfait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeatl.it/?p=3806</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Italian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. I chiarimenti sull’esenzione dalle imposte di successione e donazione per i neoresidenti che abbiano esercitato l’opzione per l’imposta sostitutiva (articolo1, comma 158, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://aeatl.it/it/category/tassazione-a-forfait/feed/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-it" title="Italiano">Italian</a>. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.</p>
<p>I chiarimenti sull’esenzione dalle imposte di successione e donazione per i neoresidenti che abbiano esercitato l’opzione per l’imposta sostitutiva (articolo1, comma 158, legge232/2016) sono uno degli aspetti più interessanti della circolare n.17/E del 23 maggio scorso al paragrafo 5.3 (si veda Il Sole 24 Ore diieri); e questo anche perché le norme che regolano la materia in altri Stati (quali Regno Unito,Portogallo e Irlanda) non prevedono una analoga agevolazione.La norma dispone che per le successioni a per te e le donazioni effettuate «nei periodi d’imposta di validità dell’opzione esercitata dal dante causa», l’imposta di successione e donazione «è dovuta limitatamente ai beni e aidiritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione»: in sostanza, non si paga imposta di donazione e successione,con riferimento ai beni situati al di fuori del territorio nazionale,se il donante o il de cuiussia un neo-residente che abbia esercitato l’opzione per l’imposta</p>
<p>sostitutiva; queste imposte rimangono dovute solo per le donazioni e le successioni ereditari e che abbiano a oggetto beni situati in Italia. Occorre poi precisare che:</p>
<p>1 al donante o de cuius neo-residente che abbia effettuato l’opzione sono parificati i famigliari per i quali il neo residente abbiadisposto l’estensione del regime dell’imposta sostitutiva; anche le donazioni e le successioni</p>
<p>mortis causa di costoro pertanto vanno in regime di esenzione con riguardo ai beni fuori dall’Italia (e, considerata l’ampiezza della nozione di «familiare»,le famiglie molto agiate potranno ottenere ampi benefici);</p>
<p>1 se il neo residente non abbia compreso nel regime dell’imposta sostitutiva i redditi ovunque prodotti ma abbia escluso quelli prodotti in determinati Stati,l’esenzione non si applica per le donazioni e le successioni che abbiano a oggetto beni esistenti in questi Stati “esclusi”.La circolare considera uno deiprincipalidubbi sulla normativa,vale a dire se il riferimento alle sole «donazioni» fosse da interpretare restrittivamente, oppure</p>
<p>se fosse da estendere all’applicazione dell’imposta di donazione a qualsiasi atto inter vivos peril quale si renda applicabile l’imposta di donazione (vale a dire:atti gratuiti non donativi e vincolidi destinazione, come il trust).</p>
<p>La circolare chiarisce che l’esenzione dall’imposta di donazione(sempre con riferimento ai beni esistenti all’estero) è applicabile anche «ai trasferimenti a titolo gratuito sulla costituzione divincoli di destinazione», cioè si applica anche «agli atti gratuiti non donativi… tra i quali ad esempio il conferimento di beni in trust». In considerazione di questa ampiezza di interpretazione che la circolare dà alla legge,sembra di poter concludere che l’esenzione da imposta di donazione possa riguardare anche le donazioni “indirette” aventi a oggetto beni situati all’estero (si pensi al bonifico bancario disposto a valere su denaro depositato in una banca collocata al di fuori dei confini nazionali).L’esenzione trova applicazione bsolo nel periodo di vigenza dell’opzione per la sostitutiva. Ci potrebbe essere però una difficoltà pratica nel primo periodo d’imposta di applicazione del regime:infatti, la circolare (paragrafo4) conferma che il neo residente sarà in grado di esercitare l’opzione per il 2017 solo nel corso del 2018, con la presentazione di Unico 2018. Pertanto, le donazioni effettuate nel 2017 saranno effettuate prima della formalizzazione dell’opzione che consente l’esenzione, con il dubbio circa l’applicabilità, o meno, dell’esenzione stessa.</p>
<p>Federico Andreoli e Angelo Busani</p>
<p><strong>Il Sole 24 Ore &#8211; Giovedì 25 Maggio 2017</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://aeatl.it/en/paperoni-stop-allimposta-per-i-neoresidenti-niente-successione-sui-beni-allestero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
