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	<title>Regime impatriati: dal 2025 estensione gratuita per il secondo quinquennio &#8211; AeA Tax Law Milano</title>
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		<title>Regime impatriati: dal 2025 estensione gratuita per il secondo quinquennio</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 06:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AeATax Law]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Italian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://aeatl.it/it/category/regime-impatriati-dal-2025-estensione-gratuita-per-il-secondo-quinquennio/feed/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-it" title="Italiano">Italian</a>. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. <div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper">
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			<h5><strong>Redatto in data 16 Dicembre 2024 da <em>Federico Andreoli</em></strong></h5>
<h5><strong>Pubblicato in QuotidianoPIÙ di Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.</strong></h5>
<h2>Regime impatriati: dal 2025 estensione gratuita per il secondo<br />
quinquennio</h2>
<p>In tema di <strong>regime degli impatriati</strong>, dal <strong>1° gennaio 2025</strong> è prevista un&#8217;<strong>estensione gratuita</strong> per coloro che iniziano il secondo quinquennio. Per tali contribuenti, infatti, i primi 5 periodi d&#8217;imposta scadono al 31 dicembre 2024 (2020-2024) e l&#8217;estensione si applica per il <strong>quinquennio 2025-2029</strong>.</p>

		</div>
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			<p class="whitespace-pre-wrap break-words">I lavoratori che accedono al secondo quinquennio del regime degli impatriati (2025-2029) possono farlo gratuitamente comunicando, dal 1° gennaio 2025, ai propri datori di lavoro la volontà di beneficiare della estensione temporale del regime e dichiarando di soddisfare tutte le condizioni per poterne beneficiare.</p>
<p class="whitespace-pre-wrap break-words">Si ricorda che il regime speciale per lavoratori impatriati, di cui all&#8217;art. 16 D.Lgs. 147/2015 (c.d. Decreto Internazionalizzazione), prevede, a decorrere dal periodo di imposta 2016, una tassazione agevolata dei redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno un certo numero di periodi di imposta (inizialmente solo 2 periodi d&#8217;imposta), svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano.</p>
<p class="whitespace-pre-wrap break-words">Nell&#8217;ambito delle varie &#8220;edizioni&#8221; della norma sono cambiate le percentuali di abbattimento dell&#8217;imponibile fiscale dei redditi agevolabili. Nel 2016 l&#8217;abbattimento era fissato al 50%, poi è stato incrementato al 70% (cioè la base imponibile era costituita solo dal 30%), ed in alcuni casi addirittura al 90%. Ciò per i primi 5 anni.</p>
<h2 class="whitespace-pre-wrap break-words"><strong>L&#8217;estensione del regime degli impatriati per i 5 anni</strong></h2>
<p class="whitespace-pre-wrap break-words">Il regime previsto dal Decreto Internazionalizzazione è stato oggetto di importanti modifiche apportate dall&#8217;art. 5 DL 34/2019 (c.d. <strong>Decreto Crescita</strong>, in vigore dal <strong>1° maggio 2019</strong> ma convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, in vigore dal <strong>30 giugno 2019</strong>). Le modifiche sono in vigore a partire dal periodo di imposta 2020.</p>
<p class="whitespace-pre-wrap break-words">Tra le modifiche vi è anche quella prevista dal Decreto Crescita che ha introdotto l&#8217;art. 16 c. 3-bis D.Lgs. 147/2015 e che prevede l&#8217;applicazione delle agevolazioni per <strong>ulteriori 5 periodi di imposta</strong> ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, e ai lavoratori proprietari di almeno un&#8217;unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.</p>
<p class="whitespace-pre-wrap break-words">Di fatto, il Decreto Crescita, a partire dal 2020, ha esteso (al ricorrere di condizioni non certo stringenti) la <strong>detassazione del reddito</strong> (al 50%) per renderla fruibile su un arco temporale massimo di dieci periodi di imposta (5 più 5).</p>
<p class="whitespace-pre-wrap break-words">La Circ. AE 28 dicembre 2020 n. 33/E ha chiarito le condizioni per l&#8217;applicazione della estensione temporale del regime per ulteriori 5 anni. Una <strong>estensione</strong> che è <strong>gratuita</strong>, ma solamente a fare data dall&#8217;anno 2000.</p>
<p class="whitespace-pre-wrap break-words">Infatti, il Decreto Crescita, come definitivamente entrato in vigore a fine <strong>giugno 2019</strong>, prevedeva l&#8217;estensione solo per i soggetti che si erano trasferiti in Italia dopo la metà dell&#8217;anno 2019, acquisendo la residenza fiscale italiana a partire dall&#8217;anno 2000. Ciò anche se inizialmente il DL era entrato in vigore dal 1° <strong>maggio 2019</strong>.</p>
<p class="whitespace-pre-wrap break-words">In altri termini vi era una sorta vuoto per chi si era trasferito in Italia prima del 2020 incluso quelli trasferiti nei mesi di maggio e giugno 2019, acquisendo la <strong>residenza fiscale</strong> già dal 2019 (per la maggior parte del 2019).</p>
<p class="whitespace-pre-wrap break-words">Il Legislatore era quindi intervenuto nuovamente sul tormentato regime degli impatriati con l&#8217;art. 13-ter DL 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019, nell&#8217;intento di superare la<strong> disparità di trattamento</strong> tra i soggetti che avevano trasferito la residenza fiscale nel territorio dello Stato a decorrere dal 3 luglio 2019 (cioè dopo la metà dell&#8217;anno e acquisendo la residenza fiscale solo dal periodo di imposta 2020) e i soggetti rientrati a decorrere dal 30 aprile 2019 (giorno anteriore all&#8217;entrata in vigore del <strong>Decreto Crescita</strong> che avevano acquisito la residenza nel 2019).</p>
<p class="whitespace-pre-wrap break-words">In particolare, con l&#8217;art. 13-ter il Legislatore ha esteso anche nei confronti di questi ultimi le maggiori agevolazioni disposte dal Decreto Crescita nei confronti dei lavoratori che avessero trasferito in Italia la residenza fiscale dal 2020 e tra queste agevolazioni anche l&#8217;estensione per il secondo quinquennio.</p>
<p class="whitespace-pre-wrap break-words">La citata Circ. AE 28 dicembre 2020 n. 33/E era espressamente volta a fornire chiarimenti interpretativi in relazione alle modifiche normative intervenute nel 2019. Il par. 3 di detta circolare commenta l&#8217;estensione per l&#8217;ulteriore quinquennio, mentre il par. 6 indica quali siano le modalità di fruizione dell&#8217;agevolazione e prevede ad es. che per beneficiare del regime agevolativo (per il primo quinquennio), il lavoratore dipendente deve <strong>presentare una richiesta scritta</strong> al datore di lavoro.</p>
<h2 class="whitespace-pre-wrap break-words"><strong>Estensione quinquennale a pagamento o gratuita?</strong></h2>
<p class="whitespace-pre-wrap break-words">Il quadro normativo sopra descritto prevede una <strong>estensione gratuita</strong> per il secondo quinquennio ma solo dal 2020 in poi. Per tali contribuenti i primi 5 periodi d&#8217;imposta scadono al 31 dicembre 2024 (2020-2024) e l&#8217;estensione si applica per il <strong>quinquennio 2025-2029</strong>. Tuttavia, una ulteriore modifica legislativa è intervenuta a cambiare la situazione.</p>
<p class="whitespace-pre-wrap break-words">Infatti, l&#8217;art 1 c. 50 L. 178/2020, modificando l&#8217;art. 5 del citato Decreto Crescita del 2019, ha previsto per gli <strong>impatriati ante Decreto Crescita</strong> l&#8217;estensione quinquennale a pagamento del 10% ovvero del 5% (a seconda delle condizioni) dei redditi prodotti nell&#8217;ultimo dei 5 anni agevolati.</p>
<p class="whitespace-pre-wrap break-words">La novità è stata oggetto di specifiche prescrizioni da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate con il Provv. 3 marzo 2021 n. 60353. Il Provvedimento detta tutte le <strong>modalità operative</strong> per poter beneficiare della estensione.</p>
<p class="whitespace-pre-wrap break-words">Nello specifico, quali sono i soggetti interessati dall&#8217;obbligo del pagamento?</p>
<p class="whitespace-pre-wrap break-words">In sintesi, il predetto art 1 c. 50 L. 178/2020 stabilisce che l&#8217;obbligo riguarda i soggetti che:</p>
<ul class="&#091;&amp;:not(:last-child)_ul&#093;:pb-1 &#091;&amp;:not(:last-child)_ol&#093;:pb-1 list-disc space-y-1.5 pl-7">
<li class="whitespace-normal break-words">siano <strong>iscritti all&#8217;Aire</strong> (cioè i cittadini italiani residenti all&#8217;estero) ovvero che siano cittadini di Stati membri dell&#8217;Unione europea;</li>
<li class="whitespace-normal break-words">abbiano già trasferito la <strong>residenza in Italia</strong> prima dell&#8217;anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultino già beneficiari del regime degli impatriati previsto dall&#8217;art. 16 D.Lgs. 147/2015.</li>
</ul>
<p class="whitespace-pre-wrap break-words">Ne consegue che al <strong>lavoratore dipendente</strong> che ha beneficiato del regime a partire dal periodo d&#8217;imposta 2019, il quinquennio è scaduto al 31 dicembre 2023 (2019-2023) e, quindi, avrebbe dovuto comunicare l&#8217;opzione per l&#8217;estensione al datore di lavoro e pagare entro il 30 giugno 2024, come previsto dal Provv. AE n. 60353/2021.</p>
<p class="whitespace-pre-wrap break-words">A tal riguardo, però, si pone un dubbio: i soggetti che si sono trasferiti in Italia nei mesi di maggio e giugno 2019, che hanno quindi acquisito la residenza nel 2019 e che già nel 2019 già beneficiavano del <strong>regime degli impatriati</strong> erano tenuti al pagamento oppure potevano beneficiare della estensione gratuita per effetto del combinato disposto delle varie modifiche come illustrato anche dalla Circ. AE 28 dicembre 2020 n. 33/E? L&#8217;art 1 c. 50 L. 178/2020 non sembra permettere distinzioni, ma il punto meriterebbe un chiarimento da parte dell&#8217;Amministrazione Finanziaria.</p>
<h2 class="whitespace-pre-wrap break-words"><strong>Le comunicazioni previste dal Provvedimento AE n. 60353/2021</strong></h2>
<p class="whitespace-pre-wrap break-words">A rigore, le formalità previste dal Provvedimento AE n. 60353/2021 (comunicazione al datore di lavoro, pagamento ecc.) sembrerebbero essere disposte solo per gli impatriati che beneficiavano già del regime per il 2019 (estensione a pagamento) come sopra descritto, e non per quelli per cui l&#8217;estensione è gratuita &#8211; <strong>a partire dal 2020</strong> &#8211; e per i quali il secondo quinquennio inizia nel <strong>2025</strong> fino al 2029 (il primo quinquennio 2020-2024).</p>
<p class="whitespace-pre-wrap break-words">Tuttavia, è senza dubbio opportuno (se non addirittura necessario) che i dipendenti comunichino ai propri <strong>datori di lavoro</strong> la volontà di beneficiare della estensione temporale del regime, dichiarando di soddisfare tutte le condizioni per poter beneficiare del regime per ulteriori 5 periodi d&#8217;imposta.</p>
<p class="whitespace-pre-wrap break-words">Onde sollevare il datore di lavoro da oneri interpretativi sarebbe anche opportuno comunicare le evidenze documentali che comprovino il soddisfacimento delle condizioni previste dalla norma, ad esempio acquisto dell&#8217;immobile o presenza di uno più figli a carico. Tale <strong>comunicazione</strong> potrebbe avvenire già nel mese di dicembre 2024 ovvero nei primi giorni di <strong>gennaio 2025</strong>. In tal modo il datore di lavoro potrà più agevolmente continuare ad applicare il regime agevolativo senza procedere ad effettuare le ritenute piene con il relativo e <strong>successivo conguaglio</strong>. </p>

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