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	<title>I beni segregati in trust non cadono in successione &#8211; AeA Tax Law Milano</title>
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		<title>I beni segregati in trust non cadono in successione</title>
		<link>https://aeatl.it/en/i-beni-segregati-in-trust-non-cadono-in-successione/</link>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 10:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AeATax Law]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[I beni segregati in trust non cadono in successione]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>

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		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Italian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://aeatl.it/it/category/i-beni-segregati-in-trust-non-cadono-in-successione/feed/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-it" title="Italiano">Italian</a>. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. <div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper">
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			<h5> <strong>Redatto in data 25 Luglio 2022 da <em>Federico Andreoli</em></strong></h5>
<h2 data-v-132d2a5e=""><span data-v-132d2a5e="">I beni segregati in trust non cadono in successione</span></h2>
<p>Con la risposta all’interpello n. 359/2022 l’Agenzia delle Entrate conferma che, in caso di morte del disponente, i <b>beni segregati</b> in <b>trust</b> non confluiscono nella base imponibile e quindi non sono soggetti all’<b>imposta di successione</b>, anche se si è in presenza di un trust fiscalmente interposto.</p>
<p class="">A fronte dell&#8217;enorme incertezza che caratterizza il <b>regime tributario</b> del trust, gli <b>eredi</b> del disponente, nonché <b>beneficiari </b>di un trust, si sono sentiti obbligati a presentare un interpello per avere la conferma dall&#8217;Agenzia delle Entrate che i beni segregati in (di proprietà di) un trust non costituiscono parte dell&#8217;<b>attivo ereditario</b> del disponente su cui si devono pagare le imposte di successione. Ciò anche se il trust è stato considerato fiscalmente interposto (secondo la criticabile <a class="dpp jump" href="https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/9965880/T001E207201012270000000000061/E">Circ. AE 27 dicembre 2010 n. 61/E</a>). Inoltre, in linea con la bozza di circolare sul trust del 2021, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha affermato che l&#8217;<b>imposta di successione </b>e<b> donazione </b>sarà applicata al momento del trasferimento dal trust ai beneficiari.</p>
<p class="">La <a class="dpp jump" href="https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/9965880/T105E20720220704000000000000359">Risp. AE 4 luglio 2022 n. 359</a> è molto interessante non solo per le conclusioni a cui giunge (che erano assolutamente scontate), ma anche per altri aspetti. </p>

		</div>
	</div>
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			<h2><b>Caso</b></h2>
<p class="">Nell&#8217;ottica di un passaggio generazionale il padre, come <b>soggetto &#8220;disponente</b>&#8220;, aveva attribuito ad un trust (“<b>Trust</b>”) istituito ai sensi della legge di San Marino (<a class="dpp jump" href="https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/9965880/L_______20100326000000000000042">L. 42/2010</a>), l&#8217;86% di una <b>società in accomandita semplice</b> (“<b>SAS</b>”). I beneficiari del Trust erano i figli e i nipoti del disponente (cioè discendenti diretti del Disponente stesso).</p>
<p class="">Alla morte del padre i figli, che sono anche gli eredi del padre, chiedono all&#8217;Agenzia delle Entrate se i beni segregati nel Trust (cioè le quote rappresentanti l&#8217;86% della S.A.S.) dovessero o meno essere da loro indicate nella <b>dichiarazione di successione</b> del padre. In altri termini i figli chiedono se l&#8217;86% della S.A.S. dovesse essere assoggettata all&#8217;imposta di successione.</p>
<p class="">La conclusione sembrerebbe ovvia, nel senso che i beni di proprietà di un trust, non essendo di proprietà del disponente, non cadono in successione e non debbono essere inclusi nella base imponibile dell&#8217;imposta di successione.</p>
<p class="">Tuttavia, la fattispecie oggetto della <a class="dpp jump" href="https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/9965880/T105E20720220704000000000000359">Risp. AE 4 luglio 2022 n. 359</a> presenta due caratteristiche particolari:</p>
<ul class="dpp ul">
<li class="dpp li">per il medesimo Trust, il disponente e i figli avevano presentato un precedente interpello (<a class="dpp jump" href="https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/9965880/T105E20720211201000000000000796">Risp. AE 14 dicembre 2021 n. 796</a>), che aveva dato esito negativo rispetto alla soluzione prospettata dagli stessi contribuenti;</li>
<li class="dpp li">in tale primo interpello (per altro criticato da parte dei commentatori) l&#8217;Agenzia delle Entrate aveva affermato che il Trust dovesse essere considerato fiscalmente non esistente ai sensi delle linee interpretative (anch&#8217;esse criticate dalla dottrina) sancite dall&#8217;Agenzia delle Entrate nella risalente <a class="dpp jump" href="https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/9965880/T001E207201012270000000000061/E">Circ. AE 27 dicembre 2010 n. 61/E</a>.</li>
</ul>
<p class="">In estrema sintesi, con la <a class="dpp jump" href="https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/9965880/T105E20720211201000000000000796">Risp. AE 14 dicembre 2021 n. 796</a> l&#8217;Agenzia delle Entrate aveva affermato che in ragione dei poteri esercitati dai beneficiari sul guardiano e dei poteri che il guardiano aveva nei confronti dell&#8217;attività del trustee, il Trust non potesse essere considerato validamente operante sotto il <b>profilo fiscale</b>. Ciò con la conseguenza che i redditi formalmente prodotti dal Trust (gli utili della S.A.S.) devono essere assoggettati a tassazione in capo al disponente (il c.d. <b>trust interposto</b>).</p>
<p class="">Dalla rappresentazione dei fatti, è facile intuire che, essendo rimasti “scottati” dal primo interpello ed essendo estremamente incerta la figura del trust interposto, i figli, eredi del disponente, abbiano adottato un atteggiamento estremamente prudente e abbiano chiesto lumi all&#8217;Agenzia delle Entrate prima di presentare la dichiarazione di successione del padre, disponente del Trust. </p>

		</div>
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			<h2><b>Beni segregati in trust non cadono in successione</b></h2>
<p class="">Fortunatamente, non vi è stata alcuna sorpresa nella risposta fornita dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p class="">L&#8221;Agenzia delle Entrate ha confermato che i beni di proprietà di un trust non fanno parte dell&#8217;<b>attivo ereditario </b>del disponente del trust stesso. Se fosse stato affermato il contrario, l&#8217;esistenza stessa del trust sarebbe del tutto vanificata.</p>
<p class="">Si legge infatti nella <a class="dpp jump" href="https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/9965880/T105E20720220704000000000000359">Risp. AE 4 luglio 2022 n. 359</a> “<i>nel presupposto che, sotto il profilo civilistico, le partecipazioni in questione non siano cadute in successione, ma facciano tuttora parte del patrimonio segregato nel </i><i>Trust </i><i>e che il </i><i>Trustee </i><i>risulti il titolare della predetta quota di partecipazione di socio accomandante nella </i><i>Società</i> <i>, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall&#8217;Atto istitutivo del </i><i>Trust </i><i>medesimo, si ritiene, ai fini della presentazione della dichiarazione di successione e della determinazione della relativa imposta, che la predetta quota non debba essere ricompresa nell&#8217;attivo ereditario del </i><i>de cuius</i><i>.</i><i>”</i></p>
<p class="">L&#8217;Agenzia delle Entrate chiarisce quindi che la definizione di “<b>trust interposto</b>” ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nella <a class="dpp jump" href="https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/9965880/T001E207201012270000000000061/E">Circ. AE  27 dicembre 2010 n. 61/E </a>rileva (solo) ai soli fini dell&#8217;<b>imputazione dei redditi</b>, cioè comporta (solamente) i redditi formalmente prodotti dal Trust devono essere assoggettati a tassazione in capo al disponente del trust. In altri termini ancora, il disconoscimento riguarda solo gli <b>aspetti fiscali</b> dei flussi reddituali e non gli aspetti <b>civilistici</b> dell&#8217;esistenza del trust e della proprietà dei beni.</p>
<p class="">Quest&#8217;ultima affermazione della <a class="dpp jump" href="https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/9965880/T105E20720220704000000000000359">Risp. AE 4 luglio 2022 n. 359</a> costituisce un chiarimento importante ma certamente non innovativo. Nel senso che una cosa è affermare che un trust che è diventato proprietario di un bene con <b>atto pubblico</b> stipulato in Italia deve essere considerato “trasparente” ai fini della tassazione dei redditi derivanti dal bene. Altra cosa è affermare che l&#8217;atto pubblico di trasferimento delle proprietà è civilisticamente <b>nullo</b> e <b>non opponibile ai terzi</b> tanto che, magari a distanza di decenni, il bene deve essere inserito nella dichiarazione di successione del disponente. Quindi nessuna sorpresa nelle affermazioni dell&#8217;Agenzia delle Entrate. </p>

		</div>
	</div>
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			<h2><b>Conferma della bozza di circolare in consultazione dall&#8217;11 agosto 2021</b></h2>
<p class="">La <a class="dpp jump" href="https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/9965880/T105E20720220704000000000000359">Risp. AE 4 luglio 2022 n. 359</a> è molto interessante anche in quanto anticipa e conferma quello che sarà l&#8217;orientamento espresso nella circolare sui trust, che, prima o poi, l&#8217;Agenzia delle Entrate emanerà facendo seguito alla bozza di circolare messa in consultazione nel lontano 11 agosto 2021.</p>
<p class="">Infatti, si legge nella risposta in esame che “<i>se</i><i>condo l&#8217;attuale orientamento della Corte di Cassazione la </i><i>«costituzione del vincolo di destinazione» </i><i>non integra un autonomo presupposto ai fini dell&#8217;imposta sulle successioni e donazioni, ma è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un&#8217;attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Nel </i><i>trust</i> <i>, tale trasferimento imponibile si realizza solo all&#8217;atto </i><i>«di eventuale attribuzione del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo» </i><i>(</i><i>cfr. </i><i><a class="dpp jump" href="https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/9965880/SAU003D23M04Y2020N000008082STB">Cass. 23 aprile 2020 n. 8082</a>).</i>”</p>
<p class="">Cioè, l&#8217;Agenzia delle Entrate conferma che ha definitivamente abbandonato la sua vecchia posizione che individuava nell&#8217;<b>atto di segregazione </b>e <b>attribuzione</b> dei beni al trust, il momento imponibile ai fini dell&#8217;imposta di successione e donazione. Cioè non viene tassato l&#8217;atto dispositivo dei beni a favore del trust, ma il secondo passaggio: l “attribuzione” dal trust ai beneficiari (si veda il par. 3 della bozza di circolare sui trust).</p>
<p class="">L&#8217;adeguamento ai principi espressi dalla Cassazione e l&#8217;abbandono della vecchia interpretazione appaiono totalmente condivisibile. Tuttavia, sul punto la <a class="dpp jump" href="https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/9965880/T105E20720220704000000000000359">Risp. AE 4 luglio 2022 n. 359</a> non è chiarissima e rischia di creare un po&#8217; di confusione, almeno ad una prima lettura. Si ricorda che nel caso in esame il <b>trasferimento dei beni</b> al Trust era avvenuta anni prima della <b>morte del disponente</b> (e non con un <b>trust testamentario</b>).</p>
<p class="">Infatti, per estrema semplificazione, a pag. 5, la <a class="dpp jump" href="https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/9965880/T105E20720220704000000000000359">Risp. AE 4 luglio 2022 n. 359</a> sembra significare che:</p>
<ul class="dpp ul">
<li class="dpp li">le imposte di successione e donazioni non si pagano alla morte del disponente del trust;</li>
<li class="dpp li">perché tali imposte si pagano al momento della attribuzione/distribuzione dal trust ai beneficiari.</li>
</ul>
<p class="">Tuttavia, a rigore i punti non sono tra loro intercambiabili; essi si pongono su piani totalmente differenti (almeno per i trust <b>non testamentari</b>). La morte del disponente non ha (e non può avere) alcun riflesso ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;imposta di donazione relativamente a trust che abbiano ricevuto l&#8217;attribuzione dei beni e diritti con <b>atti <i>inter vivos</i></b> <i>,</i> perché il disponente si è già spogliato della titolarità dei beni. Solo nei (più limitati) casi di trust testamentari (in cui l&#8217;atto dispositivo a favore del trust avviene <span class="title">mortis causa</span>) la morte del disponente rilevava ai sensi del vecchio orientamento della AE. </p>

		</div>
	</div>
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			<h2><b>Temi non affrontati dalla <a class="dpp jump" href="https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/9965880/T105E20720220704000000000000359">Risp. 359/2022</a></b></h2>
<p class="">Come indicato sopra la <a class="dpp jump" href="https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/9965880/T105E20720220704000000000000359">Risp. AE 4 luglio 2022 n. 359</a> afferma l&#8217;irrilevanza dell&#8217;evento morte del disponente, indicando che le imposte di donazione si applicheranno nel momento della attribuzione dal Trust ai beneficiari (figli e nipoti) del disponente.</p>
<p class="">La risposta non entra nelle spinose problematiche di quale sarà il <b>regime di tassazione applicabile</b>. D&#8217;altra parte, il contribuente non aveva chiesto chiarimenti su tali aspetti. Tuttavia, i temi dovranno essere affrontati dalla futura circolare dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p class="">Alcuni tra i molti punti incerti possono essere così schematicamente riassunti:</p>
<ul class="dpp ul">
<li class="dpp li">ipotizzando una attribuzione al trust oggi e una distribuzione ai beneficiari tra 10 anni: si applicheranno le <b>aliquote </b>e le <b>franchigie</b> <b>odierne </b>o quelle <b>future</b>? Prevedibilmente si applicheranno quelle future, ma ciò comporta una enorme incognita per il disponente e l&#8217;assunzione del relativo “rischio legislatore”;</li>
<li class="dpp li">il trasferimento di <b>aziende di partecipazioni</b> può godere del <b>regime di esenzione</b> di cui all&#8217;<a class="dpp jump" href="https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/9965880/DLT_____19901031000000000000346K02A0003S00">art. 3 c. 4-ter D.Lgs. 346/90</a>? Che succede se tale norma di esenzione in futuro non sarà applicabile per modifiche normative o per eventi all&#8217;interno della famiglia del disponente? Si vedano al riguardo le stringenti condizioni poste dalla <a class="dpp jump" href="https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/9965880/T006E207200904230000000000110/E">Ris. AE  23 aprile 2009 n. 110/E</a>;</li>
<li class="dpp li">come si dovrà comportare chi ha già versato le imposte all&#8217;atto di attribuzione dei beni al trust nel segno della vecchia interpretazione dell&#8217;Agenzia delle Entrate?</li>
</ul>

		</div>
	</div>
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