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	<title>Assonime Circolare 28/2021 definizione di Intermediari Finanziari e di Holding &#8211; AeA Tax Law Milano</title>
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		<title>Assonime riassume punti fermi e incertezze relativi alla definizione di intermediari finanziari e holding</title>
		<link>https://aeatl.it/assonime-riassume-punti-fermi-e-incertezze-relativi-alla-definizione-di-intermediari-finanziari-e-holding/</link>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 09:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AeATax Law]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Assonime Circolare 28/2021 definizione di Intermediari Finanziari e di Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicazioni F.Andreoli]]></category>

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			<h5> <strong>Notizia pubblicata su MEMENTOPIU’ del 18 Ottobre 2021 da <em>Federico Andreoli</em></strong></h5>
<h2>Assonime Circolare 28/2021 definizione di Intermediari Finanziari e di Holding</h2>
<h3>L&#8217;introduzione dell&#8217;art. 162-bis TUIR</h3>
<p>Assonime aveva già esaminato le problematiche derivanti dalla nuova definizione di intermediari finanziari prevista dall&#8217;art. 162-bis TUIR introdotto dall&#8217;art. 12 D.Lgs. 142/2018. Nei due anni successivi a tale circolare, l&#8217;AE ha pubblicato ben 7 pronunciamenti. Assonime ritorna quindi a esaminare la tematica per evidenziare gli aspetti risolti e le incertezze ancora presenti (Circ. Assonime 24 settembre 2019 n. 16).<br />
In primo luogo, Assonime ricorda la genesi e la ratio della nuova definizione di intermediari finanziari e di holding contenuta nell&#8217;art. 162-bis TUIR,  sottolineando che le c.d. direttive ATAD (Dir. n. 2016/1164/UE-ATAD 1 e Dir. 2017/952/UE-ATAD 2) avevano delineato una nuova nozione di intermediari finanziari ai soli fini della deduzione degli interessi passivi sui finanziamenti contratti dalle imprese societarie e specificamente dai gruppi multinazionali.<br />
Tuttavia, con l&#8217;art. 12 D.Lgs. 142/2018, il Legislatore italiano, non limitandosi al regime degli interessi passivi, ha attuato in Italia le direttive ATAD definendo “a tutto campo” (cioè IRES e IRAP) il regime applicabile agli intermediari finanziari e alle holding.<br />
La ratio del D.Lgs. 142 era quella di definire in un&#8217;ottica più ampia e  sistematica i criteri di individuazione dei soggetti “finanziari” ai fini IRES e IRAP per fare fronte a notevoli disallineamenti tra le definizioni fiscali e quelle civilistico-contabili, dovuti al susseguirsi di modifiche normative. In questo contesto oltre ad introdurre l&#8217;art. 162-bis, il D.Lgs. 142 aveva dovuto modificare altre norme applicabili ai soggetti finanziari, ad es.: (i) l&#8217;art. 96 TUIR sulla deducibilità degli interessi passivi; (ii) l&#8217;art. 106 TUIR sulla deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti; (iii) l&#8217;art. 113 TUIR relativo alla facoltà di optare per la non applicazione del regime PEX in relazione alle partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari; e (iv) l&#8217;art. 6 D.Lgs. 446/97 riguardante la base imponibile IRAP dei soggetti finanziari.<br />
Nonostante le finalità chiarificatrici, Assonime evidenzia che l&#8217;introduzione dell&#8217;art. 162-bis TUIR ha creato grandi incertezze, solo in parte risolte dall&#8217;AE.</p>

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			<h2>La nozione di intermediario finanziario e holding ex art. 162-bis TUIR</h2>
<p>La norma prevede che, ai fini IRES e IRAP, i soggetti che svolgono una attività latu sensu finanziaria sono divisi in 4 categorie sulla base dell&#8217;attività effettivamente svolta (e la tipologia dell&#8217;attivo patrimoniale detenuto): 1) i soggetti che svolgono attività propriamente finanziaria (e, per questo motivo, definiti “intermediari finanziari”); 2) le holding finanziarie che si annoverano anch&#8217;esse negli intermediari finanziari ma conservano anche la peculiare qualifica di holding finanziarie; 3) le holding non finanziarie (cioè quelle industriali e commerciali) escluse in quanto tali dal novero degli intermediari finanziari; e 4) i soggetti assimilati alle holding non finanziarie (cioè tutti quei soggetti che svolgono attività latu sensu finanziaria, ma non nei confronti del pubblico).<br />
Assonime rimarca che in particolare: (i) la qualificazione di una società come holding e, (ii) la sua caratterizzazione come holding finanziaria o industriale, hanno dato luogo a rilevanti incertezze, soprattutto per le società che detengono asset partecipativi eterogenei, cioè sia in soggetti finanziari, che industriali.</p>

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			<h2>Per le holding è necessario un doppio asset test di prevalenza relativa</h2>
<p>Il combinato disposto delle lettere b) e c) del c. 1 e dei c. 2 e 3 dell&#8217;art. 162-bis è di difficile composizione. I c. 2 e 3 dettano i criteri per definire se una società svolge in via prevalente l&#8217;attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari o in soggetti diversi (cioè industriali e commerciali). I criteri si basano sulla composizione patrimoniale (asset test) che emerge dal bilancio. Ma vi sono varie incertezze su quali siano gli elementi da computare<br />
nell&#8217;asset test e quali siano le modalità applicative dell&#8217;asset test.<br />
Assonime aveva sostenuto che l&#8217;asset test dovesse essere svolto in due fasi logicamente successive (Circ. Assonime 24 settembre 2019 n. 16). Con un primo asset test si deve valutare se più del 50% dell&#8217;attivo patrimoniale fosse di natura partecipativa; in tal caso la società sarebbe da qualificarsi come holding. Una volta accertato che la società è una holding, con il secondo asset test, per definire la tipologia di holding (finanziaria piuttosto che industriale), si dove soppesare tra loro la tipologia degli assets partecipativi detenuti (finanziari versus industriali/commerciali). Cioè verificare se gli asset finanziari siano superiori a quelli industriali, o viceversa.<br />
La AE, con la Risp. AE 13 gennaio 2021 n. 40, ha accolto la tesi dell&#8217;Assonime confermando che si deve procedere con due asset test basati su un criterio di prevalenza relativa; cioè confrontando con il primo test la tipologia degli assets partecipativi rispetto il totale degli assets; mentre con il secondo test si deve verificare tra loro solo degli assets finanziari rispetto a quelli industriali (per determinarne la prevalenza).<br />
Per illustrare il meccanismo del doppio asset test Assonime propone il seguente esempio numerico: se una società detiene asset partecipativi per il 51% del totale dell&#8217;attivo la società è da qualificarsi come holding perché vi è una prevalenza relativa degli elementi partecipativi rispetto al totale degli asset. Se poi le partecipazioni finanziarie sono pari per 26% del totale dell&#8217;attivo e partecipazioni industriali/commerciali pari al 25%, la società dovrà qualificarsi come holding finanziaria, in quanto vi è prevalenza relativa delle partecipazioni finanziarie (26%) rispetto alle industriali (25%).<br />
Risolto tale aspetto, Assonime evidenzia che, nonostante alcuni chiarimenti dell&#8217;AE, permangono altri dubbi.</p>

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			<h2>Tipologia di beni da computare negli asset test</h2>
<p>Il comma 1 lett. b) dell&#8217;art. 162-bis dispone che sono holding finanziarie “i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l&#8217;attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari”. Mentre, la successiva lett. c) dispone che sono holding non finanziarie “..i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l&#8217;attivita&#8217; di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari….”. I due testi sono quindi sostanzialmente speculari. Invece, non sono speculari i c. 2 e 3 che indicano i criteri di definizione di holding ai fini delle due predette lettere b) e c). È questa divergenza che crea i problemi interpretativi esaminati da Assonime.<br />
Infatti, da un lato il comma 2 sancisce che “l&#8217;esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando … l&#8217;ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell&#8217;attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate”.<br />
Dall&#8217;altro lato il c. 3 dispone che “l&#8217;esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all&#8217;ultimo esercizio chiuso, l&#8217;ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell&#8217;attivo patrimoniale”.<br />
Quindi, “gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate”, di cui al comma  non compaiono nel comma 3; cioè se ci si limita al dato letterale, il comma 2 imporrebbe di considerare un numero di asset maggiore del comma 3, con la conseguenza che gli assets finanziari potrebbero “pesare” di più rispetto a quelli industriali.<br />
Al riguardo, Assonime ricorda che il MEF nella risposta all&#8217;interrogazione parlamentare n. 5-01951 del 17 aprile 2019 ha preso posizione sul fatto che dal punto di vista logico sistematico non dovrebbero esserci distinzione tra gli elementi patrimoniali da prendere in considerazione per le due tipologie di holding. Nel 2019 il MEF auspicava un intervento normativo che però non vi è stato. Assonime ritiene che, nonostante l&#8217;incertezza, i finanziamenti e le garanzie infragruppo verso partecipazioni industriali debbano essere computate. Ciò per entrambi i due due asset test. Tuttavia, relativamente al secondo aspetto (bilanciamento tra assets finanziari e non finanziari per<br />
determinare si una holding sia finanziaria o meno) Assonime esamina criticamente quanto affermato nella Risp. AE 13 gennaio 2021 n. 40 che sembra portare alla conclusione che ai fini di determinare se una società holding sia di tipo finanziario o industriale, dovrebbero essere prese in considerazione solo le partecipazioni e non i predetti elementi patrimoniali ancillari. Assonime critica la posizione della AE da un punto di vista logico e sistematico e fornisce due esempi per evidenziare le (non coerenti) conseguenze che discenderebbero dalla interpretazione dell&#8217;AE.<br />
Primo esempio. L&#8217;attivo patrimoniale è dato da: 30% partecipazione industriale; 21% partecipazione finanziarie; e 5% attivi ancillari industriali; e 15% attivi ancillari finanziari.<br />
Conclusioni: nessun dubbio che la società sia holding (30%+21%+15%= più del 50% del totale degli asset). Ma per valutare se si tratti di holding finanziaria o meno: se si bilanciano solo le componenti partecipative (30% industriale e 21% finanziario) la società sarebbe holding industriale; se si prende in considerazione anche le componenti ancillari (35% industriale e 36% finanziaria) la società sarebbe holding finanziaria. Con il secondo esempio Assonime sottolinea che il metodo proposto dall&#8217;AE potrebbe suscitare perplessità ancora maggiori nel caso in cui gli elementi patrimoniali-finanziari attestantiuna connessione con i soggetti partecipati siano, non soltanto presenti nell&#8217;attivo patrimoniale, ma decisivi ai fini della qualificazione della società come holding. Si pensi al caso in cui l&#8217;attivopatrimoniale è dato da: 15% partecipazioni industriali e 25% partecipazioni finanziarie; e 30% attivi ancillari industriali e 15% attivi ancillari finanziari. In questo caso se si somma solo la componente partecipativa (15% industriale e 25% finanziaria = tot. 40%) la società non sarebbe holding. Mentre se si sommano anche le attività ancillari finanziarie (15%) la società sarebbe holding (40%+15% tot. superiore al 50% del totale dell&#8217;attivo) e in particolare sarebbe una holding finanziaria perché gli attivi finanziari (25%+15% = 40%) sarebbero superiore alla sola<br />
componente partecipativa industriale (15%). Mentre, se si bilanciassero tutti gli attivi industriali (15%+30% = 45%) si dovrebbe concludere che la holding si qualifica come industriale che ha un valore di 45% maggiore di quella finanziaria pari al 40%. In altri termini Assonime evidenzia che conteggiare i finanziamenti e garanzie solo verso soggetti finanziari potrebbe portare a considerare come “intermediari finanziari” (cioè anche holding che sarebbero “solo” industriali.</p>

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			<h2>L&#8217;attivo circolante deve essere escluso dagli asset test</h2>
<p>In relazione ai test patrimoniali era sorto il dubbio se fossero da computare solo le partecipazioni contabilizzate in bilancio tra le immobilizzazioni o rilevassero anche quelle registrate nell&#8217;attivo circolante. Il dubbio sorgeva in quanto il testo dell&#8217;art. 162-bis nulla prevede circa la destinazione e la classificazione in bilancio dei titoli detenuti.<br />
Al riguardo, Assonime aveva già sostenuto che era la stessa natura di holding a far presupporre logicamente la rilevanza delle sole partecipazioni “immobilizzate”. Cioè che fossero rilevanti solo gli elementi patrimoniali attestanti una connessione finanziaria “stabile” e che quindi i c. 2 e 3 dell&#8217;art. 162-bis dovessero essere interpretati nel senso di dare rilievo alle sole partecipazioni immobilizzate.<br />
L&#8217;AE ha condiviso la posizione dell&#8217;Assonime nella Risp. AE 19 aprile 2021 n. 266, chiarendo che: (i) le partecipazioni acquisite a fini meramente speculativi (cioè rilevate nell&#8217;attivo circolante) non rientrano tra quelle soggette al test di prevalenza; e però che (ii) rientrano nella base di computo “quelle partecipazioni che acquisite come immobilizzazioni finanziarie, sono state successivamente collocate nel circolante in attesa di realizzo” (in senso conforme, Risp. AE 24 maggio 2021 n. 363).</p>

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			<h2>Quale bilancio è rilevante ai fini dell&#8217;asset test</h2>
<p>Entrambi i già richiamati c. 2 e 3 dell&#8217;art. 162-bis indicano che l&#8217;asset test deve avere ad oggetto il “bilancio approvato relativo all&#8217;ultimo esercizio chiuso”. Al riguardo erano due gli aspetti potenzialmente controversi: (i) “ultimo” bilancio rispetto a cosa?; e (ii) l&#8217;asset test deve essere fatto ogni anno con esiti potenzialmente opposti da anno in anno? Assonime (par. 1.3 della Circ. Assonime 21 settembre 2021 n. 28) ritiene che l&#8217;asset test abbia efficacia in modo autonomo per a ciascun periodo d&#8217;imposta, indipendentemente dagli anni pregressi; e che per accertare se sussista o meno la qualificazione di holding in un dato periodo d&#8217;imposta occorre tener conto dei dati che emergono dal bilancio relativo allo stesso esercizio; senza che assumano rilievo i dati relativi all&#8217;esercizio precedente. Tale posizione è stata condivisa dall&#8217;AE, che ha affermato che la valutazione deve essere operata al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che il concetto di “ultimo” è relativo al momento della presentazione della dichiarazione che, il tenuto conto degli ordinari termini di scadenza per la presentazione della medesima, il bilancio cui fanno riferimento i predetti c. 2 e 3 sia quello relativo all&#8217;esercizio sociale coincidente con il periodo d&#8217;imposta<br />
oggetto della dichiarazione (così la già richiamata Risp. AE 13 gennaio 2021 n.40 – confermata da circ. AE 14 maggio 2021 n. 5/E).</p>

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			<h2>La definizione di holding ai fini PEX</h2>
<p>Assonime pone il quesito se la definizione di holding prevista dall&#8217;art. 162-bis debba o meno riverberare i suoi effetti anche ai fini del regime della participation exempion previsto dall&#8217;art. 87 TUIR. Il dubbio è motivato dal fatto che l&#8217;art. 162-bis è posizionato nell&#8217;ambito del Titolo III del TUIR relativo alle “Disposizioni comuni” e ciò potrebbe far ritenere che il Legislatore abbia voluto creare una disciplina comune per gli intermediari finanziari. Pertanto Assonime si chiede se la nuova definizione di società di partecipazione ex art. 162-bis abbia, seppur non espressamente ma de facto, sostituito quella contenuta nel c. 5 dell&#8217;art. 87 TUIR.<br />
La questione è così riassumibile: il c. 1 dell&#8217;art. 87, alle lettere c) e d) condiziona l&#8217;applicazione del regime PEX al soddisfacimento di due requisiti oggettivi relativi alla società oggetto di vendita: (i) la sua residenza in uno Stato non avente “regime fiscale privilegiato”; e (ii) lo svolgimento di una attività commerciale. Il successivo c. 5 dispone che in caso di vendita di holding, cioè per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell&#8217;assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.”<br />
Il dubbio di Assonime non è di poco conto perché i criteri dettati dalle due norme (87 e 162-bis) per definire una “holding” sono molto distanti anche nella loro applicazione pratica. Infatti, l&#8217;art.162-bis fa riferimento esclusivamente ai (rigidi) valori di bilancio, mentre per l&#8217;art. 87, come da subito interpretato dall&#8217;AE (Circ. AE 4 agosto 2004 n. 36/E &#8211; par. 2.3.5), si deve fare riferimento ai (più incerti e variabili/flessibili) valori correnti (fair value). Inoltre, si è già ampiamente evidenziato come ai fini dell&#8217;art. 162-bis, la definizione si società di partecipazione, non rilevino solo le partecipazioni ma anche altri attivi patrimoniali.<br />
La differenza tra i criteri dettati dalle due norme è tanto rilevante da portare Assonime ad  affermare che il criterio di individuazione delle holding contenuto nel c. 5 dell&#8217;art. 87 TUIR “si pone in senso diametralmente opposto rispetto a quello utilizzato dall&#8217;art. 162-bis del TUIR per individuare le società di partecipazione e qualificarne la specifica natura finanziaria o industriale/commerciale”.<br />
L&#8217;incertezza evidenziata da Assonime ha conseguenze pratiche molto rilevanti vista l&#8217;enorme differenza del carico impositivo derivante dall&#8217;applicazione o meno del regime PEX. Sebbene, almeno in linea teorica, l&#8217;adozione di una interpretazione piuttosto che l&#8217;altra (efficacia o meno dell&#8217;art. 162-bis), non porti un vantaggio o uno svantaggio generalizzato per i contribuenti (nel senso che alcuni potrebbero essere avvantaggiati ed altri svantaggiati, dall&#8217;abbandono del criterio del fair value); è evidente che un cambiamento “in corsa” dei criteri per l&#8217;applicazione del regime PEX avrebbe un impatto enorme sulle pregresse (e future) strategie aziendali.<br />
In conclusione, però, sulla base di condivisibili e approfondite argomentazioni di ordine letterale e logico-sistematico, Assonime, esclude l&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 162-bis e conferma che il punto di riferimento deve rimanere il c. 5 dell&#8217;art. 87 TUIR.</p>

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		<title>Assonime Circolare 28/2021 definizione di Intermediari Finanziari e di Holding</title>
		<link>https://aeatl.it/assonime-circolare-282021-definizione-di-intermediari-finanziari-e-di-holding/</link>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 09:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AeATax Law]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Assonime Circolare 28/2021 definizione di Intermediari Finanziari e di Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicazioni F.Andreoli]]></category>

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			<h5> <strong>Notizia pubblicata su MEMENTOPIU’ del 28 Settembre 2021 da <em>Federico Andreoli</em></strong></h5>
<h2>Assonime Circolare 28/2021 definizione di Intermediari Finanziari e di Holding</h2>
<h3>Assonime torna sulla definizione di intermediari finanziari e di società di partecipazione</h3>
<p>Con una recente Circolare, Assonime torna ad esaminare la complessa disciplina prevista dall&#8217;art. 162-bis TUIR introdotto dell&#8217;art. 12 D.Lgs. 142/2018 di recepimento delle c.d. direttive ATAD.<br />
Assonime ha sentito il bisogno di riesaminare questi aspetti per fare chiarezza anche a seguito di ben 7 pronunciamenti dell&#8217;AE pubblicati (a partire dalla primavera del 2020) dopo la precedente Circ. Assonime 24 luglio 2019 n. 16.<br />
Come è noto la norma citata ha introdotto nel TUIR una nuova definizione degli intermediari finanziari e delle holding (società di partecipazione). La nuova norma ha comportato la necessità di modificare varie disposizioni ai fini IRES e IRAP che in precedenza individuavano i soggetti finanziari richiamando provvedimenti di natura “civilistico-bilancistica” (D.Lgs. 87/92) ora superati dal predetto art. 162-bis TUIR.<br />
Assonime sottolinea che, introducendo l&#8217;art. 162-bis nel Titolo III del TUIR relativo alle Disposizioni comuni il Legislatore ha voluto ridefinire, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, il perimetro delle società che svolgono una attività in senso lato finanziaria attraverso una classificazione dei diversi soggetti sulla base dell&#8217;attività effettivamente svolta.<br />
Emerge quindi un quadro per cui tali soggetti sono divisi in quattro categorie: 1) i soggetti che svolgono attività propriamente finanziaria (e, per questo motivo, definiti “intermediari finanziari”); 2) le holding finanziarie che si annoverano anch&#8217;esse negli intermediari finanziari ma conservano anche la peculiare qualifica di holding finanziarie; 3) le holding non finanziarie (industriali e commerciali) escluse in quanto tali dal novero degli intermediari finanziari e 4) i soggetti assimilati alle holding non finanziarie (cioè tutti quei soggetti che svolgono attività <em>latu sensu</em> finanziaria ma non nei confronti del pubblico).</p>

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			<h2>La necessità di procedere in due fasi ad un asset test “relativo” rispetto ai valori patrimoniali complessivi</h2>
<p>La distinzione tra le varie categorie appare complessa ed incerta. Sebbene i c. 2 e 3 dell&#8217;art. 162-bis TUIR prevedono un apposito assets test per distinguere le holding finanziarie dalle holding industriali e commerciali (che detengono partecipazioni in società non finanziarie), sussistono molti dubbi in merito a come operare tale asset test. Ciò soprattutto con riferimento a quelle società che abbiano ha una componente partecipativa eterogene. Assonime ben evidenzia che in tali casi vi è incertezza su quali siano gli elementi da computare nell&#8217;asset test e quali siano le modalità applicative del predetto test patrimoniale. Al riguardo Assonime prende atto l&#8217;AE con la Risp. AE 13 gennaio 2021 n. 40 abbia accolto quanto espresso dalla stessa Assonime con la Circ. Assonime 24 luglio 2019 n. 16, secondo cui: (i) la definizione di holding, e (ii) la qualificazione della stessa come holding finanziaria o come holding industriale/commerciale dipende da una verifica svolta in due fasi distinte. Entrambe effettuate attraverso un criterio di prevalenza relativa; cioè confrontando le tipologie degli assets della società con il totale degli assets.<br />
Con un primo test si definisce holding (società avente l&#8217;attività prevalente di assunzione di partecipazioni) laddove ammontare complessivo delle partecipazioni superi il 50% dell&#8217;attivo patrimoniale; per ciò sommando partecipazioni finanziarie e le partecipazioni non finanziarie.<br />
Con un secondo assets test vengono pesati in contrapposizione tra loro gli assets finanziari e quelli non finanziari. Così la holding non sarà finanziaria se “l&#8217;ammontare delle partecipazioni detenute in soggetti diversi dagli intermediari finanziari è superiore a quello delle partecipazioni detenute in intermediari finanziari.”</p>

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<h2>Le incertezze relative agli elementi patrimoniali da valutare nell&#8217;asset test</h2>
<p>Tuttavia, Assonime evidenzia (par. 1.2) che, nonostante alcuni chiarimenti dell&#8217;AE, permangono rilevanti dubbi su quali siano gli elementi patrimoniali da considerare nei due assets test.<br />
Quanto al primo asset test (per determinare la natura o meno di una società come holding) Assonime ritiene che, oltre alle partecipazioni, debbano essere conteggiati anche gli ulteriori elementi patrimoniali che testimonino un legame col soggetto partecipato cioè “altri elementi patrimoniali …. inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate”, cioè anche i finanziamenti infragruppo. Ciò proprio in quanto il test deve verificare se si tratti o meno di una holding (società di partecipazione).<br />
In merito al secondo asset test (per qualificare la holding come finanziaria o come industriale) Assonime evidenzia che una interpretazione letterale della norma porterebbe a ritenere che tra gli elementi patrimoniali da sommare al valore delle partecipazioni rilevanti ai fini della qualificazione della società come holding non finanziaria dovrebbero essere esclusi dal computo gli impegni (finanziamenti) e le garanzie verso le società del gruppo. In altri termini, finanziamenti e garanzia verso il gruppo rileverebbero solo per le holding industriali (Risp. AE 13 gennaio 2021 n. 40). Al riguardo Assonime ricorda che il MEF nella risposta all&#8217;interrogazione parlamentare n. 5-01951 del 17 aprile 2019 ha preso posizione sul fatto che non dovrebbero esserci distinzione tra gli elementi patrimoniali da prendere in considerazione ai fini dei testi di prevalenze nell&#8217;ambito delle due tipologie di holding. Il MEF auspicava un intervento normativo che però non vi è stato, quindi Assonime sottolinea che l&#8217;incertezza rimane.<br />
Sempre nel par. 1.2 della Circolare, l&#8217;Assonime afferma che ai fini del primo asset test (per definire come holding una società) così come per il secondo test (per determinare se la holding sia finanziaria o industriale) dovrebbero rilevare unicamente le partecipazioni contabilizzate tra le immobilizzazioni finanziarie e non quelle iscritte nell&#8217;attivo circolante.<br />
Al riguardo, la norma è silente. L&#8217;AE ha condiviso la posizione dell&#8217;Assonime nella Risp. AE 19 aprile 2021 n. 266, chiarendo inoltre che rientrano nella base di computo “quelle partecipazioni che acquisite come immobilizzazioni finanziarie, sono state successivamente collocate nel circolante in attesa di realizzo”. Assonime conferma (par. 1.3 della circolare) quanto espresso dall&#8217;AE nella Risp. AE 13 gennaio 2021 n. 40 e nella Circ. AE 14 maggio 2021 n. 5/E sul fatto che l&#8217;assets test abbia efficacia in modo autonomo in relazione a ciascun esercizio, indipendentemente dalle risultanze del bilancio dell&#8217;anno precedente. Con la conseguenza che per accertare se sussista o meno la qualificazione di holding in un dato periodo d&#8217;imposta occorre tener conto dei dati che emergono dal bilancio relativo allo stesso esercizio; senza che assumano rilievo i dati relativi all&#8217;esercizio precedente. Per Assonime la norma che fa riferimento al “bilancio approvato relativo all&#8217;ultimo esercizio chiuso”, deve essere interpretato nel senso del bilancio di esercizio approvato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>
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<div class="testo">
<h2>La definizione di holding ai fini PEX (art. 87 TUIR) e ai sensi dell&#8217;art. 162-bis</h2>
<p>Sulla base di approfondite argomentazioni (par. 1.4) la circolare in commento richiama l&#8217;esigenza di una chiarimento da parte dell&#8217;AE sulla rilevanza della definizione di holding prevista dall&#8217;art. 162-bis TUIR con riferimento al regime della participation exempion.<br />
Come noto: (1) l&#8217;applicazione del regime PEX richiede il soddisfacimento di due requisiti oggettivi da verificarsi in capo alla società ceduta (lett. c) e d) del c. 1 art. 87 TUIR relative alla residenza e allo svolgimento di attività commerciale); e (2) per la vendita di società holding l&#8217;art. 87 c. 5 TUIR dispone che tali due requisiti debbano essere esaminati con riguardo alle società partecipate secondo regole specifiche.<br />
Ad opinione dell&#8217;Assonime il criterio di individuazione delle holding contenuto nel c. 5 dell&#8217;art. 87 TUIR si pone in senso diametralmente opposto rispetto a quello utilizzato dall&#8217;art. 162-bis TUIR per individuare le società di partecipazione e qualificarne la specifica natura finanziaria o industriale/commerciale. Ciò anche in quanto l&#8217;art. 162-bis fa riferimento esclusivamente ai valori di bilancio, mentre l&#8217;AE nella Circ. AE 4 agosto 2004 n. 36/E (par. 2.3.5) aveva interpretato l&#8217;art. 87 affermato che si dovesse fare riferimento ai valori correnti. Efficacemente, Assonime afferma che l&#8217;art. 162-bis deve valere “anche ai fini della participation exemption e quindi abbia, seppur non espressamente ma de facto, sostituito quella contenuta nel quinto comma dell&#8217;art. 87 TUIR”. Se fosse confermata, la posizione espressa da Assonime potrebbe avere un rilevante impatto sul regime di tassazione applicabile nel caso di cessione di società di partecipazioni.</p>
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